FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: carbon tax, Iva e avviamento
Credito d’imposta “Carbon Tax” nullo se la firma è falsa. Per il calcolo dell’avviamento, necessari comparables corretti. Il passaggio ad un veicolo di minor valore giustifica il minor reddito. Sanzione fissa per illecito formale anche se introdotta successivamente al fatto. Sono questi i temi della rassegna delle principali pronunce della Ctr Lombardia e Ctp Milano.
Credito d’imposta “Carbon Tax” nullo se la firma è falsa
I Primi Giudici rigettano nella sua totalità il ricorso presentato dal contribuente, infondato in fatto e in diritto, a fronte del disconoscimento da parte dell’Agenzia delle dogane dell’agevolazione di cui all’articolo 8, legge 448/98, che concede agli esercenti attività di trasporto merci il beneficio di un credito d’imposta in misura pari agli incrementi delle accise sugli oli minerali (carbon tax). Nel caso di specie, l’Ufficio ha riscontrato inesattezze e irregolarità quali: quantitativi di carburanti dichiarati non riscontrati dai verbalizzanti e sottoscrizioni apposte sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà disconosciute sia dal consulente della società che dallo stesso titolare della ditta. Carenze, queste ultime, contestate dalla ricorrente in quanto non suscettibili a suo avviso di poter determinare il disconoscimento totale del credito, attesa la natura agevolativa della norma. La Commissione, di converso, sentite le eccezioni dell’Ufficio, ritiene che assuma rilevanza risolutiva quanto solennemente dichiarato dal rappresentante legale della società direttamente ai verificatori in merito al disconoscimento della propria firma. Ne consegue che le domande trimestralmente presentate per acquisire i benefici di legge risultano mai giuridicamente esistenti e pertanto inidonee a produrre i benefici pretesi dalla società ricorrente.
• Sentenza CTP Milano n. 1844/2018
Per il calcolo dell’avviamento, la comparazione necessari comparables corretti
La corretta determinazione del reddito prospettico, ai fini del calcolo dell’avviamento d’azienda, richiede l’utilizzo di coefficienti ed indici aderenti all’azienda in valutazione.
In fase di determinazione dell’avviamento di azienda, risulta fondamentale la scelta delle imprese comparabili poiché in caso di errore nella scelta, il calcolo del reddito prospettico risulterebbe distorto e non adeguato.
L’errore si riflette anche sul coefficiente di rischio sistematico “βeta”. Tale coefficiente deve inevitabilmente rispecchiare la situazione di rischiosità della società oggetto di valutazione e per tale motivo, dovrebbe essere anche espressione dei risultati negativi conseguiti negli anni che precedono la valutazione.
• Sentenza CTP di Milano n.1841/2018
Il passaggio ad un veicolo di minor valore giustifica il minor reddito
La Commissione, nell’ambito di una vertenza che aveva ad oggetto un accertamento da redditometro, ha ritenuto presunzione qualificata – a favore del contribuente – la cessione di un’auto di livello “premium” ad una autovettura più modesta. Secondo i giudici milanesi, infatti, «la persistente disponibilità del veicolo di minor valore accredita la dichiarazione del contribuente relativa ad un improvviso e drastico ridimensionamento del reddito percepito quale agente di commercio».
Tale presunzione è stata rinforzata da altre prove a supporto della situazione di difficoltà economica in cui verteva il contribuente: in primis, l’alienazione di un immobile finalizzato alla copertura di un saldo bancario “in rosso”.
• Sentenza CTR Milano n.1455/2018
Sanzione fissa per illecito formale anche se introdotta successivamente al fatto
I giudici di primo grado sono chiamati a decidere in merito ad un atto di contestazione in materia di Iva per l’anno 2011 ed, in particolare, sulla sanzione applicabile all’omesso invio della comunicazione contenente le lettere di intenti ricevute dai cessionari. L’ufficio, richiamando il comma 3 dell’articolo7 del Dlgs 471/1997 applica una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta. Seppure nel tempo tale normativa sia stata modificata, tanto da prevedere - ad oggi - una sanzione da 250 a 2.000 euro , l’Ufficio ritiene comunque applicabile quella antecedente (progressiva), in quanto quella “fissa” è stata introdotta a decorrere dal 2015 e pertanto risulterebbe non valevole per l’anno 2011 (periodo di imposta accertato). I giudici, di contro, non ritengono di applicare la sanzione prevista al momento della violazione, in quanto il legislatore stesso ha ritenuto di modificare tale spropositata e ingiustificata sanzione rispetto a una condotta illecita meramente formale. Pertanto concludono che quanto previsto dal “nuovo” articolo 7 del Dlgs n.471/1997 sia effettivamente applicabile alle dichiarazioni di intento per operazioni poste in essere dal 1 gennaio 2015, allargando tuttavia l’applicazione anche negli anni precedenti, laddove le sanzioni ivi previste risultino più favorevoli per il contribuente, rispetto a quelle pregresse. Viceversa, si darebbe luogo ad una ingiustificata disuguaglianza di trattamento sanzionatorio per situazioni identiche.
• Sentenza CTP Milano n.1832/18
Hanno collaborato Natalia Falco e Domenico Crosti