Imposte

FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: Iva, transfer pricing e imposta di registro

di Enrico Holzmiller, Cecilia Cantaluppi e Natalia Falco

La Commissione tributaria di Milano si è espressa su una serie di vicende riguardanti l'esenzione Iva sulle commissioni di co-assicurazione, le variabili che determinano il transfer pricing, il rimborso dell'imposta di registro sulle compravendite immobiliari, le notifiche a mezzo posta e la retroattività del monitoraggio fiscale. Ecco nel dettaglio i principi espressi dai giudici tributari.

Esenti dall'Iva le commissioni di co-assicurazione
Il contratto di coassicurazione, disciplinato dall'articolo 1911 del codice civile, viene stipulato al fine specifico di ripartire il rischio tra diverse società che operano nel settore assicurativo, ponendo a carico di ciascuna di esse l'obbligo di pagamento dell'indennità all'assicurato unicamente per la quota di rischio assunta. In questo modo sono generati una pluralità di separati e distinti rapporti di assicurazione in relazione a un unico rischio.
A una delle imprese, di regola mediante una “clausola di delega” inserita nel contratto, è attribuito l'incarico di concludere il contratto e di gestirne l'esecuzione. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla delega, all'impresa delegata è riconosciuto un corrispettivo denominato “diritto di liquidazione”. I diritti di liquidazione dovuti dalle diverse società deleganti alla delegataria per l'attività esercitata in forza della clausola di delega devono ritenersi esenti dall'applicazione dell'Iva in base all'articolo 10, comma 1, n.2, del Dpr 633/1972.
Sentenza Ctp Milano n. 3939/2017

Transfer pricing: vanno considerate tutte le variabili
Ricevuto un avviso di accertamento basato sui prezzi di trasferimento, la ricorrente l'ha impugnato eccependo che il valore delle transazioni intercompany per l'acquisto di prodotti termoidraulici avrebbe dovuto essere considerato “normale” e non superiore alla soglia di normalità desumibile dalla comparazione delle operazioni della società con quelle effettuate dai maggiori competitor (l'applicazione di un valore superiore avrebbe avuto come conseguenza minori costi deducibili e quindi maggiori imposte dovute).
L'Ufficio utilizzando il metodo TNMM aveva evidenziato un margine di contribuzione netto ampiamente fuori dal range interquartile, sottolineando quanto fosse maggiormente adeguato l'utilizzo del ROS piuttosto del margine lordo, poiché tale indice avrebbe tenuto in considerazione non solo i margini di contribuzione ma anche quei costi che l'impresa aveva sostenuto per remunerare i rischi assunti.
Nella determinazione del ROS e in generale nel formulare le motivazioni sottostanti l'avviso di accertamento, tuttavia, non è stata considerata la situazione attuale del mercato di riferimento che, nel periodo oggetto di accertamento, attraversava una grave crisi economica.
Le motivazioni addotte dalla società evidenziavano l'infondatezza della tesi dell'Agenzia: secondo quest'ultima, l'indice ROS poneva la società in prossimità della mediana (all'interno dei quartili così definiti). Inoltre, sempre secondo la contribuente, l'ufficio non aveva considerato alcune cause esogene ed endogene. Nel caso di specie, le motivazioni addotte dal contribuente sono ritenute sufficienti per l'accoglimento del ricorso.
Sentenza Ctp Milano n. 3925/2017

Per il rimborso dell'imposta di registro la nuova rendita catastale non ha efficacia retroattiva
Con la sentenza n. 3047/2017 la commissione tributaria provinciale di Milano ha respinto il ricorso del contribuente che aveva impugnato il provvedimento espresso di rifiuto con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rigettato l'istanza di restituzione parziale dell’imposta di registro pagata nel 2012 acquisendo unità immobiliari.
L'istanza era stata presentata con il presupposto che nel 2014 lo stesso ufficio aveva ridotto le rendite di una delle unità immobiliari acquisite in seguito a un accertamento. Il contribuente riteneva che il nuovo classamento operato d'ufficio avesse valenza retroattiva e che in base alle rendite corrette andasse ricalcolata l'imposta di registro versata in misura maggiore del dovuto al momento dell'acquisto (2012).
I primi giudici, invece, hanno ritenuto che l'attribuzione della nuova rendita catastale non potesse avere efficacia retroattiva in base all'articolo 74, comma 1, della legge 342/2000 respingendo così le istanze del contribuente.
Sentenza Ctp Milano n. 3047/2017

Per notificare l'avviso d'intimazione basta la firma sul registro della corrispondenza
Riguardo la notifica d'intimazione avvenuta a mezzo posta, la commissione tributaria provinciale di Milano ricorda che si ritiene perfezionata con la consegna del plico al domicilio del destinatario senza altro adempimento dell'ufficiale postale se non quello di assicurarsi che la persona da lui individuata come addetto alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Ordinanza Corte di Cassazione dell'8 novembre 2013 n. 25138). L'agente notificatore, quindi, non è tenuto a ulteriori verifiche e il suo operato fa fede fino a querela di falso, pertanto ogni contestazione deve essere fatta valere rivolgendosi all'autorità giudiziaria.
Sentenza Ctp Milano n. 3943/2017

Il monitoraggio fiscale ha effetto “retroattivo”
Il contribuente, in qualità di erede, ha ricevuto un avviso di accertamento inerente maggiori redditi imponibili e redditi diversi derivanti da una polizza assicurativa detenuta dal de cuius in un Paese a fiscalità privilegiata. Egli lamenta l'illegittimità dell'applicazione retroattiva dell'articolo 12, comma 2, del Dl 78/2009. Il collegio rigetta il ricorso e chiarisce che la norma si limita a riconoscere il carattere evasivo della mancata indicazione dei redditi esteri, in Paesi a fiscalità privilegiata, per “presunzione legale”, avendo quale obiettivo proprio un monitoraggio “ex post” e quindi rendendo valido l'effetto retroattivo della disposizione. Inoltre, il raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento basato sulle presunzioni legali nel monitoraggio fiscale ha natura procedimentale, in quanto non prevede l'istituzione di un nuovo tributo o un ampliamento della base imponibile, ma ha solo finalità di controllo sui capitali e sugli investimenti detenuti all'estero.
Sentenza Ctp Milano n. 3933/2017

Hanno collaborato: Domenico Crosti e Gaetano Sirimarco

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