FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: Iva, transfer pricing e imposta di registro
La Commissione tributaria di Milano si è espressa su una serie di vicende: l’Irap per chi svolge attività medica; la nullità di una cartella emessa a seguito di mancata rituale notifica del relativo avviso bonario; i criteri con cui si valuta la sussistenza dell’antieconomicità di un’attività; la retroattività delle sanzioni. Ecco nel dettaglio i principi espressi dai giudici tributari.
L’antieconomicità non sussiste se la percentuale di ricarico ridotta incrementa il giro d’affari
Il caso trattato dai giudici milanesi è riferito ad una società alla quale era stata addebitata una asserita antieconomicità dell’attività, con conseguente applicazione di un accertamento analitico – induttivo. In particolare, l’accusa di antieconomicità verteva sull’esistenza di una percentuale di ricarico piuttosto bassa. Tuttavia, la società chiamata in causa era riuscita a dimostrare un corrispondente incremento delle vendite, nell’anno oggetto di accertamento rispetto a quelli precedenti. La Commissione, prendendo atto che «la società ha dimostrato che, con tale politica di vendita, applicando una definita percentuale di ricarico, è riuscita ad incrementare nettamente le vendite ed il proprio fatturato nell'arco degli anni» è giunta alla conclusione secondo cui è da ritenersi condivisibile «la politica aziendale della società che ha applicato una determinata percentuale di ricarico per poter finalizzare ed ottenere un maggior fatturato annuale di vendita», non potendo pertanto sussistere, nel caso di specie, alcuna sorta di antieconomicità.
Sentenza Ctr Milano n. 3487/2017
Irap non dovuta solo per l’impiego di beni strumentali “base”
La fattispecie trattata si riferisce ad un contribuente che svolgendo attività medica con il “semplice” sostegno di colleghi e collaboratori, oltre a beni strumentali “di base”, non ha ritenuto di presentare la dichiarazione Irap e versare la relativa imposta. L’ufficio ricorda che il presupposto per l’applicazione dell’imposta, secondo la previsione dell’articolo 2 del Dlgs 15 dicembre 1997, 446, è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generale ritenuto indispensabile per l’esercizio della professionale, oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui. Nel caso in esame, la Commissione ha ritenuto che l’utilizzo dei beni strumentali necessari per visite mediche di base rappresentavano il minimo indispensabile per esercitare l’attività professionale e per mantenere il rapporto convenzionale con il Ssn, così come i compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l’attività oggetto di sostituzioni per malattia del medico di base. Pertanto, i suddetti strumenti e compensi non sono risultati caratterizzati da un fattore “aggiuntivo” tale da comportare l'applicazione dell’Irap.
Sentenza Ctp Milano n. 5206/2017
Retroattività delle sanzioni applicabile salvo disposto dell’art. 3, Dlgs 472/97
La fattispecie tratta l’applicazione dell’articolo 3 Dlgs 1997/472 secondo cui «nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione». Nel caso di specie, l’agenzia delle Entrate a fronte di una errata compilazione nella dichiarazione dei redditi, riferita a una cessione di credito d’imposta intercompany, aveva negato detta cessione in virtù di una disposizione sanzionatoria, già esistente illo tempore, e solo recentemente modificata ed affievolita con la comminazione di una sanzione fissa (ai sensi dell’articolo 43-ter co.2 del Dpr 1973/602).
L’esistenza di una continuità dell’accordo sanzionatorio, tale da permettere l’applicazione retroattiva dell’art 43-ter ter co.2 del Dpr 1973/602 per il principio fissato dall’art. 3, co.3, Dlgs 1997/472.
Tuttavia, la società contribuente ha sostenuto con successo sia in primo che in secondo grado, che all’epoca dei fatti non sussisteva alcun profilo sanzionatorio specifico, tale da annullare la citata cessione del credito.
A tale conclusione pervengono quindi i giudici di Milano secondo cui «le questioni della previsione di inopponibilità al fisco di una cessione irregolare e della irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la stessa irregolarità appartengono a fattispecie diverse, disomogenee, parallele, autonomamente risolubili e non direttamente paragonabili in giudizio di individuazione del trattamento legale più favorevole. La disciplina di comparazione in caso di successione di leggi per l’individuazione ed applicazione della disposizione punitiva più favorevole anche in via retroattiva attiene (art. 3 Dlgs 1997/472) alla ipotesi di successione di leggi che “stabiliscono sanzioni di entità diversa” e non consente la “punizione amministrativa” retroattiva di condotte che al tempo della commissione fossero regolate soltanto da disposizioni, di natura civilistica, relative alla (in) validità o (in) efficacia degli atti giuridici compiuti».
Sentenza Ctr Milano n.3453/2017
Nulla la cartella di pagamento emessa a seguito di mancata rituale notifica del relativo avviso bonario
Con la sentenza in epigrafe viene respinto l’appello dell’genzia delle Entrate, la quale rilevava di aver inoltrato al contribuente la comunicazione dell’avviso bonario di irregolarità avendo il portalettere constatato l’assenza temporanea del contribuente ed emesso il modello 26 per avvisare il suddetto destinatario della presenza del plico presso le poste e specularmente attestato il rientro del “prodotto”. Secondo i giudici dell’appello, gli avvisi bonari pur non rientrando nell’elenco tassativo degli atti impugnabili ex art. 19 Dlgs 546/92, devono essere ricompresi tra quegli atti diversi che possono essere impugnati (v. sentenza n.7344/2012 della Suprema Corte). Ciò comporta che per entrambe le parti (Agenzia e contribuente) valgano le regole del contenzioso tributario. Nel caso di specie, sussistendo un problema di certezza della ricezione dell'avviso (dalla lettura dell’appello dell’agenzia delle Entrate si rileva che il contribuente non ha ricevuto l’avviso bonario rimasto in giacenza presso l’ufficio postale) ne consegue che in assenza di una sua rituale notifica, la successiva cartella di pagamento deve considerarsi nulla come anche disposto dall’ordinanza n.545/2014 della Cassazione.
Sentenza Ctr Milano n. 3482/2017
Hanno collaborato Gaetano Sirimarco e Natalia Falco