FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: operazioni inesistenti, avviamento, Irap, capitali all’estero
Per le fatture oggettivamente inesistenti non bastano i documenti fiscali. Rideterminazione dell'avviamento solo con ampia motivazione da parte dell’Ufficio. Assoggettamento ad Irap delle associazioni tra professionisti. Detenzione di capitali all’estero nell’interesse altrui. Sono i temi della rassegna delle principali pronunce della Ctr Lombardia e Ctp Milano.
Per le fatture oggettivamente inesistenti non bastano i documenti fiscali
Secondo i giudici milanesi, nel caso di contestazione di operazioni inesistenti, la mera esibizione della documentazione contabile non è ritenuta sufficiente a dimostrare l’effettività dell’operazione commerciale. Nel caso in esame, l’Ufficio ha fornito la prova che l’impresa fornitrice (della società accertata) era di fatto una “cartiera”: si trattava, infatti, di società senza alcuna struttura e/o sede operativa, priva di scritture contabili che ha continuato ad emettere fatture, anche a favore della società accertata stessa, anche dopo aver chiuso la propria posizione. Nel caso di fatture oggettivamente inesistenti, i giudici hanno altresì chiarito che la produzione di fatture e/o Ddt non può essere ritenuta sufficiente, soprattutto laddove manchi la dimostrazione, non solo dell’effettivo pagamento delle asserite operazioni commerciali (nel caso di specie non era stata prodotta la copia di assegni e/o bonifici), ma anche che i prodotti acquistati siano stati effettivamente consegnati ed utilizzati
• Sentenza CTR Lombardia n. 5178/2017
Rideterminazione dell’avviamento solo con ampia motivazione
La pronuncia in commento legittima l’utilizzo, da parte dell’Ufficio, del metodo locativo come parametro di riferimento per la rideterminazione del valore di avviamento di un’azienda. La fattispecie riguarda una cessione di ramo di azienda ed un contestuale contratto di affitto d’azienda tra le stesse parti. I giudici di secondo grado, ribaltando la sentenza della Ctp, affermano che la rideterminazione dell’avviamento da parte dell’Ufficio con il metodo locativo (il quale prevede l’applicazione di un coefficiente tra 1,5 e 3 sul valore di avviamento) deve essere ampiamente motivata, fornendo elementi di diritto e di fatto se il coefficiente indicato dalle parti rientra nel range previsto dalla legge.
• Sentenza CTR Lombardia n. 5194/2017
Assoggettamento ad Irap delle associazioni tra professionisti
L’attività esercitata dalle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni costituisce ex lege presupposto dell’imposta Irap (Cassazione 7371/2016).
Pertanto, in tal caso, deve escludersi la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza del requisito di autonoma organizzazione.
Tale esclusione è giustificata dal fatto che l’attività svolta dagli studi associati di professionisti richiede, per sua natura, una particolare ed autonoma struttura organizzativa.
Da ciò consegue che tali associazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti soggetti passivi d’imposta, nel caso di specie Irap, e che non può in nessun caso invocarsi la mancata soggettività passiva per carenza del presupposto di autonoma organizzazione strutturata.
• Sentenza CTR Lombardia n. 5164/2017
Il capitali all’estero di cui si dispone non è «nell’interesse altrui»
Con la Sentenza in epigrafe, i Giudici hanno ritenuto infondato l’appello del contribuente il quale aveva sostenuto, nella sua qualità di procuratore di una società fiduciaria, che solo quest’ultima risultava essere unico soggetto qualificabile come possessore dei redditi esteri.
Secondo i Giudici in Appello, come già rilevato nella sentenza di primo grado, il controllo delle operazioni finanziarie da e verso l’estero, perseguito dal legislatore, può invero essere efficacemente ottenuto solamente dando alla nozione di “detenzione” un significato onnicomprensivo, perché anche la detenzione nell’interesse altrui (ammessa dal contribuente) costituisce idoneo strumento di occultamento e quindi di sottrazione al controllo degli investimenti e delle attività finanziarie previsto dalla legge.
Peraltro, nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che il contribuente non fosse un semplice detentore di capitali all’estero nell’interesse altrui, ma il titolare di tali somme, poiché dal contratto di mandato di amministrazione del patrimonio tra lo stesso e la società fiduciaria, risultava che egli spendesse il proprio nome ed agisse in qualità di fiduciante, quale soggetto legittimato a disporre delle somme in questione.
• Sentenza CTR Milano n. 5131/2017
Hanno collaborato Domenico Crosti e Gaetano Sirimarco.