FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: registro, dichiarazione Ici e imposta scommesse
Nessuna imposta di registro per clausole penali volte a rafforzare il vincolo contrattuale. Oltre il periodo quinquennale niente punibilità per omessa dichiarazione Ici. Nell’imposta unica sulle scommesse vale la territorialità dell’agenzia e il titolare ne è obbligato in solido. Deducibilità vincolata a effettività e inerenza per i management fees. Sono alcuni dei temi della rassegna delle principali pronunce della Ctr Lombardia e Ctp Milano.
Nessuna imposta di registro per clausole penali volte a rafforzare il vincolo contrattuale
L’imposta di registro non è dovuta per le clausole penali, inserite in un contratto di affitto di ramo d’azienda, finalizzate ad un rafforzamento del vincolo contrattuale. Nel caso di specie, l’agenzia delle Entrate aveva presentato appello in Ctr avverso la sentenza di I grado con la quale si era accolto il ricorso di un contribuente relativo ad un avviso di liquidazione inviato dall’Agenzia stessa; con tale documento si chiedeva il versamento dell’imposta di registro su una clausola penale contenuta in un contratto di affitto d’azienda. I giudici di primo grado non hanno condiviso la tesi dell’Ufficio ritenendo che la clausola penale relativa al risarcimento danni per inadempimento da parte di uno dei due contraenti non presentasse natura autonoma non risultando quindi oggetto di tassazione. Alla medesima conclusione è giunta la Commissione di secondo grado sostenendo che nel negozio giuridico la clausola penale di cui sopra, non avendo causa propria, non possa sussistere come negozio autonomo.
•Ctr Lombardia, sentenza 3488/14/2017
Oltre il periodo quinquennale niente punibilità per omessa dichiarazione Ici
La fattispecie trattata si riferisce alla contestazione da parte del contribuente per una notifica da parte dell’agenzia delle Entrate avvenuta dopo 5 anni dal fatto, e relativa ad una mancata presentazione di una dichiarazione Ici e relativo versamento del tributo. L’ufficio ricorda che decade la pretesa erariale nel momento in cui si superino i termini previsti dalla legge secondo l’articolo 1, comma 161, della legge 296/96 secondo il quale rileva come quinquennale il termine ultimo sia per gli accertamenti in rettifica e d’ufficio sia per la contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative.
•Ctp Milano, sentenza 5209/07/2017
Nell’imposta unica sulle scommesse vale la territorialità dell’agenzia e il titolare ne è obbligato in solido
Il caso in commento tratta la corretta applicazione dell’imposta unica sulle scommesse richiesta dall’ufficio dei Monopoli a una agenzia italiana, ma affiliata ad un bookmaker straniero. La Commissione conferma la sentenza di primo grado e chiarisce che il presupposto territoriale dell’imposta unica sulle scommesse rileva nel luogo di accettazione della scommessa stessa. Il contribuente, seppur affiliato ad una agenzia estera, possiede dei locali in Italia in cui viene svolta l’attività, vengono proposte le scommesse e, in caso, riscosse dai vincitori. I soggetti passivi della stessa imposta sono pertanto (in solido con la società) coloro i quali gestiscono, per conto proprio o di terzi, l’attività di raccolta di scommesse e il relativo incasso dello stato italiano.
•Ctr Lombardia, sentenza 3412/09/2017
Cost sharing agreements: deducibilità vincolata a effettività e inerenza
Il caso tratta di un gruppo multinazionale, avente una società in Italia, la quale opera attraverso due divisioni (nazionali). Entrambe le divisioni hanno riconosciuto ad altre società (straniere) del gruppo i cosiddetti management fees, anche conosciuti come cost sharing agreements, con cui generalmente i gruppi multinazionali regolamentano il riaddebito dei costi per i servizi infragruppo. I giudici milanesi ricordano che tali costi sono deducibili solo se supportati da documentazione probatoria idonea a configurare l’effettività ed inerenza delle prestazioni oggetto dei contratti. In particolare, devono essere provati:
■la correlazione tra la prestazione fornita dal gruppo alla consociata italiana, e lo specifico vantaggio che quest’ultima (non il gruppo) trae da tale prestazione;
■il fatto che si tratti di una prestazione che investe risorse di cui la consociata non dispone.
In altre parole, tali servizi devono risultare idonei e necessari per il buon andamento dell’attività della consociata italiana; devono inoltre risultare produttivi di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che la consociata trae da tale prestazione fornita dal gruppo.
• Ctr Lombardia, sentenza 3387/10/2017
Hanno collaborato Domenico Crosti e Gaetano Sirimarco