Fisco internazionale, domanda raggruppata alla prova dell’ammissibilità
Una domanda raggruppata, sia che si applichi direttamente la clausola convenzionale di scambio delle informazioni tra Svizzera e Olanda, sia che risulti fondata anche sul diritto interno di esecuzione, per essere ammessa deve fondarsi su un modello di comportamento sufficientemente dettagliato e omogeneo tale da giustificare dei sospetti adeguati per consentirle di distinguersi da una ricerca indiscriminata di prove, inammissibile nell’ambito dello scambio di informazioni su richiesta.
L’istanza formulata dai Paesi Bassi, secondo il Tribunale federale, risulta essere concreta dal momento che contiene delle ulteriori caratteristiche di identificazione ed è pertanto in grado di differenziarsi da un’inammissibile ricerca di elementi di prova risultando di conseguenza accettabile. La delimitazione del gruppo di contribuenti olandesi, che hanno agito secondo un determinato modello di comportamento, si fonda sulla lettera di Ubs inviata a tutti i clienti verso i quali la banca nutriva dei dubbi in merito alla loro conformità fiscale. La conclusione tratta dal “Belastingdienst”, secondo cui sia probabile che questi contribuenti non abbiano dichiarato correttamente i suddetti capitali e i relativi redditi, non è affatto remota. Tale convincimento si fonda sul postulato che il cliente non abbia reagito all’invito della banca, che presuppone ulteriormente che lo stesso sia venuto a conoscenza della relativa richiesta. Tuttavia una semplice ipotesi di tale conoscenza non è di certo sufficiente, considerato che la mera consapevolezza ipotetica non può dar luogo a conseguenze penalizzanti per il correntista. Sarebbe tuttavia differente il caso, come nella fattispecie, in cui la persona interessata avesse avuto un anno di tempo per prendere conoscenza della lettera e dimostrare la propria conformità fiscale.
Tuttavia la sentenza del Tribunale federale non affronta una questione che era stata sollevata dalla dottrina con riferimento alla domanda raggruppata olandese, secondo la quale il modello comportamentale alla base di una domanda raggruppata ammissibile deve riferirsi a fatti volti a determinare situazioni di non conformità fiscale e non a episodi successivi, mentre l’identificazione di una cerchia di contribuenti per mezzo di comunicazioni da parte di un istituto bancario pone una base aleatoria per la loro individualizzazione, attribuita, in ultima analisi, al solo discrimine dell’istituto in questione.
Il modello comportamentale definito dalla domanda raggruppata olandese si innesta sulla finzione dell’esistenza di doveri di sorveglianza e verifica degli istituti finanziari in merito alla conformità fiscale dei patrimoni dei propri clienti, i quali possono pertanto essere qualificati come “clienti recalcitranti” in base all’Accordo del 03/03/2017 tra Italia e Svizzera, nel caso non aderissero a tali inviti degli istituti di credito. Senonché, tali doveri di sorveglianza non sussistono e i clienti non possono quindi essere qualificati come tali. La domanda raggruppata olandese non fornisce pertanto, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale federale, elementi validi per delimitare in maniera omogenea un comune modello comportamentale che possa definire un determinato gruppo di contribuenti non individuati nominalmente.
Seguendo il criterio di selezione dell’invio di una lettera da parte della banca in merito alla conformità fiscale del cliente, appare invece convincente l'argomento del Tribunale federale, secondo cui la giurisprudenza sugli effetti contrattuali della posta trattenuta in banca, con la presunzione di effettiva ricezione della stessa, non può essere seguita per la delimitazione del gruppo di contribuenti toccati da una domanda raggruppata. Determinante, infatti, è in proposito l’effettiva conoscenza della lettera da parte del contribuente non il suo invio, né la finzione di una sua ricevuta tramite consegna con modalità fermoposta. Ciò detto, appare egualmente persuasivo l’argomento in base al quale, decorso un sufficiente lasso di tempo, gli effetti della finzione possono essere richiamati per analogia anche nella delimitazione di un gruppo di contribuenti sulla base di un modello di comportamento.