Fisco del Terzo settore: partito il dialogo con la Ue
Il ministro del Lavoro Orlando ha dato la notiziaal convegno di Terzjus. Necessario l’assenso di Bruxelles per il regime di favore
Dal non profit al Terzo settore: una riforma in movimento. Questo il titolo del secondo Terzjus Report, presentato a Roma, a Palazzo Wedekind, e che consente di fotografare lo stato dell’arte e la percezione della riforma da parte delle realtà non profit.
E proprio sugli step necessari alla completa attuazione della stessa che arrivano importanti novità dal ministero del Lavoro. In occasione del Terzjus Report, infatti, il ministro Andrea Orlando ha comunicato l’avvio formale della interlocuzione ufficiale con la Commissione europea, attraverso l’invio di documenti descrittivi, sui nuovi regimi fiscali per il terzo settore.
Si è dunque avviato il dialogo per consentire all’Unione europea di conoscere più nel dettaglio quali sono le discipline fiscali di favore previste per il terzo settore. Si tratta, a ben vedere, di un altro importante tassello necessario alla completa attuazione della riforma e che conferma la volontà di stabilizzare, anche sotto un profilo fiscale, le realtà che dallo scorso 23 novembre stanno popolando il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
La notifica Ue è una tappa cruciale per le Onlus che, una volta ottenuto il placet europeo sulle nuove misure, saranno tenute a iscriversi nel Runts compiendo scelte mirate in merito alla sezione in cui collocarsi. Tali realtà, infatti, a differenza di organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozioni sociale (Aps), per accedere al Registro avranno tempo fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione Ue avrà disposto l’autorizzazione. Tuttavia è opportuno che le Onlus inizino a vagliare sin da subito le opportunità e le scelte da fare senza attendere che arrivi il nullaosta europeo.
D’altro canto, già molte realtà dotate di tale qualifica, hanno deciso di accedere nel Registro nella sezione residuale, in quella di ente filantropico o di impresa sociale, valutando i vantaggi concessi dalla riforma.
Sotto il profilo fiscale, infatti, alle Onlus che decidono di iscriversi sin da subito, viene garantito in continuità con l’attuale regime, l’applicazione di alcune misure agevolative indirizzate agli enti del terzo settore (Ets), ad esempio, le detrazioni/deduzioni per i donatori.
Sotto altro profilo, inoltre, l’accesso al Runts, consente di smarcare alcuni dei vincoli “stringenti” previsti per le Onlus. Si pensi, ad esempio, al fatto che le attività di interesse generale non dovranno essere più rivolte a soggetti svantaggiati garantendo così un ampliamento della platea dei possibili beneficiari.
Peraltro con la riforma vengono stabiliti i criteri per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, richiedendo che le prime siano secondarie e strumentali. Requisito quest’ultimo che ricorre nel caso in cui tali attività siano esercitate per la diretta realizzazione di quelle principali, ovvero delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente del terzo settore.
In questo modo viene meno un criterio che finora aveva limitato il ricorso da parte delle Onlus alle attività connesse, esercitabili secondo l’orientamento dell’agenzia delle Entrate ha da sempre richiesto la presenza di un vincolo funzionale con quelle di interesse generale.
Un altro elemento da considerare riguarda i limiti meno stringenti sul fronte lavoro. Se a oggi tali enti, per non incorrere nella presunzione di distribuzione indiretta di utili, devono mantenere il vincolo del 20%, il Dlgs 117/2017 prevede che l’Ets per non cadere in tale presunzione potrà riconoscere ai propri dipendenti retribuzioni/compensi non superiori al 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.