Controlli e liti

Fishing expedition, ancora dubbi sull’accordo in vigore dal 2 marzo

immagine non disponibile

di Roberto Bianchi e Samuele Vorpe

Dal 2 marzo è in vigore, tra l’amministrazione federale delle contribuzioni (Afc) e il Mef, un accordo per rendere operative le domande raggruppate in materia di assistenza amministrativa, sulla base dell’articolo 27 della Convenzione sottoscritta tra i due Paesi.
Secondo il comunicato stampa del Mef del 14 marzo 2017 la domanda raggruppata italiana concerne in particolare quei «contribuenti recalcitranti .. clienti italiani a cui è stato richiesto dai propri istituti finanziari ma hanno rifiutato di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate. Le richieste di gruppo generano elenchi nominativi in risposta, che potranno dare origine a ulteriori richieste di informazioni più dettagliate».
Questo accordo è stato siglato nel momento in cui il Tribunale federale ha reso pubbliche le proprie motivazioni in merito alla controversia che vedeva opposta Afc a un cliente olandese di Ubs (sentenza TF 2C_276/2016 del 12 settembre 2016). L’Olanda aveva chiesto informazioni alla Svizzera in merito alla seguente fattispecie: «persona, domiciliata in Olanda, titolare di uno o più conti bancari presso Ubs». La banca elvetica aveva inviato al correntista una lettera nella quale gli veniva rappresentata l’imminente disdetta di tutte le relazioni commerciali in essere nel caso in cui non avesse inviato, entro il termine assegnato, il formulario “EU-Fiscalità del risparmio – autorizzazione alla divulgazione volontaria” debitamente sottoscritto o non avesse dimostrato di aver ottemperato ai propri doveri fiscali. Nonostante il sollecito, il soggetto non ha consegnato a Ubs alcun elemento di prova. Afc ha pertanto chiesto alla banca di trasmetterle i nomi e gli importi dei conti delle persone interessate, senza che i loro nominativi fossero noti al fisco olandese.
La controversia è giunta sino al Tribunale federale, il quale ha ritenuto che «elemento determinante .. i clienti di Ubs che sapevano della richiesta di dimostrare la loro conformità fiscale non le avevano dato seguito. Da un tale comportamento è lecito desumere che queste persone non abbiano … dichiarato correttamente la loro sostanza e il relativo reddito. […] Fra l’invio della lettera di Ubs e il momento in cui la stessa è stata invitata a voler consegnare le informazioni richieste è trascorso un anno. Il convenuto ha avuto un anno di tempo per prendere conoscenza della lettera e per dimostrare la conformità fiscale. […] Si può senz’altro partire dal presupposto che il cliente di una banca prenda effettivamente conoscenza, con una certa regolarità, ma senz’altro almeno una volta all’anno, della propria corrispondenza trattenuta in banca. Questa presunzione vale anche nei confronti della parte convenuta, che non riesce a dimostrare per quali motivi essa non dovrebbe valere nel suo caso» (cfr. sent. TF 2C_276/2016 del 12 settenbre 2016 consid. 6.4.3.).
In tale circostanza Afc si è trovata di fronte a una domanda di gruppo afferente una specifica banca che aveva inviato un’esplicita richiesta per conoscere la conformità fiscale dei propri clienti olandesi. Nel caso dell’accordo tra Svizzera e Italia, invece, il modello comportamentale definisce un ambito di applicazione più ampio in quanto l’accordo non menziona i nomi degli istituti finanziari che hanno inoltrato le richieste ai loro clienti italiani al fine di verificarne la conformità fiscale.
Riteniamo che una domanda senza identificazione dell’istituto potrebbe costituire una fishing expedition in quanto, nel suo perimetro, vi rientrano istituti finanziari che non hanno tenuto un comportamento consono a quanto previsto dall’accordo. Afc invierà pertanto a tutti gli istituti di credito una richiesta di identificazione dei soggetti che rientrano nel modello di comportamento oltre a tutte le informazioni richieste dal Mef, invitando al tempo stesso le banche svizzere a informare i soggetti interessati, domiciliati all’estero e legittimati a ricorrere.
In questo caso il principio di proporzionalità, a causa della ricerca generalizzata di Afc presso tutti gli istituti finanziari situati in Svizzera, potrebbe risultare violato e la circostanza che la richiesta olandese non sia stata qualificata quale fishing expedition, non comporta necessariamente un esito analogo per quella italiana.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©