Imposte

Flat tax per pensionati addio se pagata in ritardo

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di Marco Strafile

La circolare 8/E dell’agenzia delle Entrate si occupa anche del nuovo regime agevolato destinato ai titolari di pensioni di fonte estera che trasferiscono la residenza in un comune del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20mila abitanti.

Questi contribuenti, secondo la legge di bilancio 2019 che ha introdotto il nuovo articolo 24-ter del Tuir (Dpr 917/1986), possono accedere a un regime fiscale opzionale che consente di tassare con imposta sostitutiva del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità della scelta, i redditi di qualunque categoria percepiti da fonte estera o prodotti all’estero.

L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace da tale periodo, rimanendo valida per i primi cinque periodi di imposta successivi. L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro il termine per il pagamento del saldo Irpef.

L’Agenzia ricorda come i redditi di pensione in questione siano quelli indicati all’articolo 49, comma 2, del Tuir e, quindi, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati e che come i redditi esteri agevolati siano, in base all’articolo 165, comma 2 del Dpr 917/1986, quelli individuati «sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 dello stesso testo unico per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato».

È prevista la facoltà per il pensionato di applicare “selettivamente” il regime, escludendo i redditi prodotti in uno o più Paesi esteri, che quindi saranno tassati con le regole ordinarie e per i quali si potrà fruire del credito per imposte estere, ove si verifichino fenomeni di doppia imposizione. L’opzione può essere revocata dal contribuente, facendo salvi gli effetti prodotti nei precedenti periodi di imposta.

Tuttavia è prevista la cessazione del beneficio nel caso in cui venga accertata «l’insussistenza dei requisiti previsti…o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge». In caso di revoca o decadenza dal regime, non sarà più possibile esercitare nuovamente l’opzione.

Agenzia delle Entrate, circolare 8/E/2019

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