Contabilità

Flussi finanziari, doppia iscrizione

di Franco Roscini Vitali

Le disposizioni relative ai derivati si applicano anche a quelli in essere al 1° gennaio 2016. Anche in questo caso la corretta rappresentazione contabile comporta conseguenze in campo fiscale. Tra l’altro, ai fini fiscali si applica anche l’articolo 7 «Operazioni di copertura» del Dm 8 giugno 2011 (decreto Ias), il cui comma 4 prevede che la relazione di copertura evidenziata in bilancio assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura.

Il principio contabile Oic 32 detta le regole relative alla transizione e prevede, in via generale, l’imputazione degli effetti pregressi nel patrimonio netto.

Per quanto riguarda le coperture di fair value la rilevazione dei derivati ha come contropartita la voce «Utili/perdite a nuovo» del patrimonio netto: per esempio, nel caso di derivato minusvalente al 1° gennaio 2016, la scrittura contabile sarà «Utili/perdite a nuovo a Fondo strumenti finanziari derivati passivi». Scrittura inversa nell’ipotesi di derivato plusvalente: «Derivati a Utili/perdite a nuovo».

Dal punto di vista fiscale, la norma transitoria prevede l’applicazione delle norme previgenti. I derivati di copertura rilevano senza i paletti del comma 3 dell’articolo 112 che pongono limiti alla deducibilità dei componenti negativi: in sostanza, si applica sempre il comma 4 dell’articolo 112.

Invece, i derivati non di copertura, non ancora iscritti in bilancio, rilevano fiscalmente al momento del realizzo: utili e perdite rilevano quando incassati o pagate (ipotesi più frequente). Eventuali derivati con fair value negativo iscritti nel Fondo del passivo dello stato patrimoniale rilevano solo al momento della chiusura degli stessi, che avviene con il saldo. Tuttavia, in questo caso, la perdita rileva fiscalmente, ma con i limiti previsti dal comma 3 dell’articolo 112 e, pertanto, la parte della perdita che supera i limiti massimi ivi previsti non è deducibile.

Se i derivati di cui sopra sono già stati iscritti nel bilancio 2015 si applica sempre il comma 3 dell’articolo 112 con le limitazioni di cui sopra. Nel caso di deducibilità differita in esercizi successivi, si iscrivono le imposte anticipate (differite attive) nel rispetto delle condizioni previste nel principio contabile Oic 25 Imposte sul reddito.

Con riferimento alle coperture di flussi finanziari, l’iscrizione di quelli in essere al 1° gennaio 2016 è effettuata in contropartita alla «Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi» del patrimonio netto che può accogliere solo la parte efficace della copertura: l’eventuale parte inefficace è imputata agli utili/perdite di esercizi precedenti.

La differente imputazione – riserva o utili/perdite di esercizi precedenti – non è di poco conto: infatti, le riserve non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del Codice civile e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite. Al contrario, l’eventuale differenza negativa imputata agli utili/perdite a nuovo incide sull’entità del patrimonio netto, anche ai fini degli articoli 2446 «Riduzione del capitale per perdite» e 2447 «Riduzione del capitale al di sotto del limite legale».

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