FOCUS IRAP/Deducibile il costo del lavoratore distaccato
Le spese per il personale ai fini della deducibilità dalla base imponibile Irap continuano ad essere fonte di dubbi e perplessità per i contribuenti, soprattutto quando il lavoratore è un soggetto “distaccato”. L'agenzia delle Entrate con la circolare 22/E/2015 ha definitivamente chiarito che tali spese sono «deducibili dalla base imponibile Irap dell'impresa distaccante» se riferiti a costi sostenuti per il «personale dipendente distaccato impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato».
Innanzitutto sembra opportuno chiarire che l’articolo 30, Dlgs 276/2003 ai commi 1 e 2 dispone che «l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore».
In altri termini il distaccante sarà l’unico titolare del rapporto di lavoro e l’unico responsabile del trattamento economico/contributivo nei confronti del distaccato ed eventualmente potrà richiedere al distaccatario un rimborso per far fronte ai costi del personale da lui sostenuti nel periodo in cui il lavoratore è impiegato presso il soggetto terzo.
Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle attività produttive, prima delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 all’articolo 11, Dlgs 446/1997 e dei chiarimenti della citata circolare dell’agenzia delle Entrate, era previsto che le somme percepite dal distaccante a titolo di rimborso del costo del personale distaccato dovevano essere “neutralizzate” e tassate in capo al distaccatario che impiegava il lavoratore in quanto costi, per quest’ultimo, indeducibili. Tale assunto veniva fondato sui chiarimenti forniti nella risoluzione n. 2/DPF/2008 la quale chiariva che «il costo del lavoro deve “incidere”, in termini di indeducibilità - ovvero di tassazione…- sul soggetto passivo presso il quale viene effettivamente svolta la prestazione lavorativa che concorre alla realizzazione del valore della produzione».
Con l’introduzione del comma 4-octies all’articolo 11 del Dlgs 446/1997 è stata prevista la possibilità di dedurre dalla base imponibile Irap «la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo», in favore del distaccante (circolare 22/E/2015). Se per il distaccante tale novità comporta la rilevanza dei rimborsi percepiti ai fini dell’imposta, da un lato, e la deduzione degli importi come sopra determinati, dall’altro; per il distaccatario si ritiene sia possibile dedurre integralmente dalla base imponibile gli importi rimborsati.
Questa è l’ultima puntata del Focus Irap. Le puntate precedenti sono:
15 febbraio - Le deduzioni forfettarie più elevate trovano spazio nel modello
16 febbraio - La decisione di trasformare in credito l’eccedenza Ace è irrevocabile
17 febbraio - Per imprese individuali e società di persone due vie di calcolo della base imponibile
18 febbraio - Nelle operazioni intercompany transfer pricing e regime premiale
21 febbraio - L’area degli esoneri dalla dichiarazione si allarga a medici di gruppo e produttori agricoli
Le istruzioni alla dichiarazione Irap 2017