Imposte

FOCUS IRAP/L’area degli esoneri dalla dichiarazione si allarga a medici di gruppo e produttori agricoli

di Stefano Cingolani e Agnese Menghi

Estesa la platea dei soggetti esclusi dal versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive. I produttori agricoli, infatti, non dovranno presentare la dichiarazione Irap 2017 (anno base 2016), in quanto, per effetto della legge di Stabilità per il 2016 ( legge 208/2015 ), non dovranno più essere considerati soggetti passivi di imposta.

A tal fine, il vigente comma 2 dell’articolo 3 del Dlgs 446/1997 sancisce che non sono tenuti al pagamento dell’Irap, oltre che gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi pensione e i gruppi economici di interesse europeo (Geie), i seguenti contribuenti:
■coloro che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’ articolo 32 del Tuir ;
■le cooperative agricole e i relativi consorzi che forniscono principalmente servizi nel settore selvicolturale (ex articolo 8 del Dlgs 227/2001);
■le cooperative agricole e i relativi consorzi della piccola pesca (ex articolo 10 del Dpr 601/1973).

Si ricorda che non sono soggetti passivi di imposta, per espressa previsione normativa, i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi e al regime forfettario.
Con la dichiarazione Irap 2017 diviene operativa anche la disposizione del comma 1-bis dell’articolo 2 del Dlgs 446/1997, in base alla quale non sono assoggettabili all’imposta regionale i medici che conseguono almeno il 75% del proprio reddito complessivo dalle prestazioni effettuate presso una struttura ospedaliera con la quale abbiano sottoscritto una specifica convenzione. Per reddito complessivo, comunque, deve intendersi solamente quello di lavoro autonomo prodotto dal medico, non dovendo computare quelli di altre categorie. Inoltre, ai fini della presente disposizione, non rilevano né l’ammontare delle spese né l’importo dei ricavi conseguiti. Come chiarito dalla circolare 20/E/2016 , il fine della norma è quello di agevolare quei professionisti i cui redditi derivanti da una propria autonoma organizzazione sono marginali rispetto a quelli conseguiti dall’attività svolta all’interno della struttura ospedaliera, «e quindi avvalendosi di un’organizzazione riferibile ad altrui responsabilità ed interesse».

Attenzione, però, all’ultimo periodo, del comma 1-bis, in base al quale il requisito dell’autonoma organizzazione debba ritenersi soddisfatto quando vengano superati gli standard e i parametri minimi previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale (Ssn) e, pertanto, si sarà soggetti passivi Irap. Come chiarito dalla circolare 20/E/2016 e dalla sentenza della Cassazione 7291/2016 , la «medicina di gruppo» è caratterizzata dall’utilizzo comune di supporti tecnologici e strumentali e di eventuale personale dipendente, che rappresenta il minimo indispensabile e, quindi, i precedenti elementi non rilevano ai fini dell’autonoma organizzazione.

Le puntate precedenti del Focus Irap:

15 febbraio - Le deduzioni forfettarie più elevate trovano spazio nel modello

16 febbraio - La decisione di trasformare in credito l’eccedenza Ace è irrevocabile

17 febbraio - Per imprese individuali e società di persone due vie di calcolo della base imponibile

18 febbraio - Nelle operazioni intercompany transfer pricing e regime premiale

La dichiarazione Irap 2017

Le istruzioni alla dichiarazione Irap 2017

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