Imposte

FOCUS MINIMI/L’affitto di immobili non concorre al limite per il regime forfettario

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di Giovanni Petruzzellis

Tra le condizioni per l’applicazione del regime forfettario è previsto che il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non può eccedere la soglia limite di 20mila euro. La verifica di tale presupposto va effettuata con riguardo all’anno precedente a quello di primo accesso al forfait ed a ciascuno degli anni successivi in cui si continua a fruirne.

A tal proposito l’articolo 1, comma 54, della legge 190/2014, dispone espressamente che non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’attività.

La circolare 10/E del 2016 ha precisato al riguardo che gli immobili non vanno considerati in quanto esclusi anche ai fini della determinazione del reddito imponibile. Ne consegue che il reddito prodotto dagli immobili strumentali o patrimoniali eventualmente posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fisica titolare dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo.


Tutto ciò rappresenta un elemento di differenziazione del regime forfetario rispetto al vecchio regime dei minimi, nell’ambito del quale, ad esempio, la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i canoni di locazione è ammessa a condizione che l’immobile sia adibito all’esercizio dell’attività. Al ricorrere di tale circostanza, la deduzione è possibile, a prescindere dalla data di stipula del contratto, nella misura del 100% dei canoni pagati (principio di cassa) in caso di immobile strumentale, ovvero del 50% in caso di immobile a uso promiscuo.


Nel regime dei minimi, peraltro, i canoni di locazione corrisposti sugli immobili in questione rilevano nel computo del plafond di 15mila euro relativo alle spese sostenute per beni strumentali, da verificare in relazione al triennio precedente, ai fini della permanenza nel regime agevolato.


Nel regime forfetario, invece, i beni immobili non concorrono alla formazione di detto limite (pari a 20mila euro) a qualsiasi titolo posseduti, anche in forza di un contratto di locazione.
In conseguenza dell’irrilevanza degli immobili dal predetto computo, deve ritenersi che siano parimenti irrilevanti le eventuali spese connesse (ristrutturazioni) o incrementative (relative, ad esempio, ad interventi di ammodernamento) realizzate sugli immobili stessi.
Da ultimo va evidenziato che, nonostante l’irrilevanza reddituale dei predetti oneri, per i soggetti forfetari esercenti attività d’impresa sussiste comunque l’obbligo di indicare nel modello Redditi 2018, al rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi, tra cui i canoni di locazione (finanziaria e non) e di noleggio relativi all’utilizzo di beni mobili e immobili, concessioni, canoni di affitto d’azienda.

Le uscite precedenti del FOCUS MINIMI

28 febbraio 2017 - Forfettari, monitoraggio dei compensi nel quadro RS del modello Redditi

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