FOCUS REDDITI PF/Acquisto da costruttore, la detrazione per l’Iva versata richiede i dati nel rigo RP59
Nel modello Redditi 2017 PF debutta la detrazione Irpef del 50% dell'Iva sul prezzo di acquisto di unità immobiliari, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. Nonostante le richieste avanzate da più parti, la misura non è stata confermata nell'ultima legge di Bilancio e, pertanto, l'agevolazione resta limitata agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016.
L’agevolazione è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 56, legge 208/2015) con la finalità di favorire la ripresa del mercato immobiliare mediante un riequilibrio degli oneri fiscali gravanti sulle cessioni di unità abitative soggette ad Iva rispetto alle compravendite soggette ad imposta di registro.
Oltre ai vantaggi connessi alla determinazione della base imponibile con applicazione del «prezzo valore» in luogo del corrispettivo di vendita, la disparità di trattamento risulta evidente considerando le differenti aliquote previste per i due tributi nel caso in cui sussistano le condizioni per beneficiare delle agevolazioni «prima casa». In tale ipotesi, infatti, se l’acquisto è soggetto a imposta di registro, trova applicazione l’aliquota del 2%, ossia la metà rispetto a quella prevista in caso di assoggettamento ad Iva (4%). In caso di acquisto effettuato da un soggetto privo delle condizioni per beneficiare della suddetta agevolazione, l’imposta di registro è pari al 9%, mentre per l’Iva si applica nella misura del 10% (22% per gli immobili «di lusso» accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9).
Come confermato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 20/E del 2016, l’agevolazione spetta anche in relazione alle cessioni poste in essere dalle imprese che abbiano eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di ripristino o ristrutturazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia.
Sul piano oggettivo la formulazione della norma è estremamente ampia poiché l’unico vincolo, oltre alla classe energetica dell’immobile, è rappresentato dalla destinazione residenziale. Il beneficio non è quindi limitato all’acquisto dell’abitazione principale, essendo esteso anche all’acquisto di abitazioni secondarie. Inoltre, non sono previste esclusioni per gli immobili di lusso.
La circolare 20/E/2016 ha confermato che per beneficiare della detrazione è necessario che il pagamento dell’Iva sia avvenuto nel periodo d’imposta 2016 (principio di cassa). Di conseguenza non è possibile fruire della detrazione con riferimento all’Iva relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell’anno 2016. Parimenti l’agevolazione non compete se l’acconto è stato pagato nel 2016 e la vendita si perfezioni nel 2017 poiché, come accennato, la norma trova applicazione esclusivamente con riferimento agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016.
La detrazione Irpef è pari al 50% dell’Iva assolta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei successivi nove periodi d’imposta.
A tal fine sarà necessario compilare il rigo RP59 del modello Redditi 2017 indicando: in colonna 1 il numero della rata (per l’anno 2016 pari a 1), in colonna 2 l’importo complessivo dell’Iva versata all’impresa cedente, in colonna 3 l’importo della singola rata, pari a un decimo dell’ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata nella colonna 2.
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