Adempimenti

FOCUS STUDI DI SETTORE/Si amplia la platea degli esclusi dalla compilazione

immagine non disponibile

di Gian Paolo Ranocchi

Gli studi di settore approvati in via definitiva per l’anno d’imposta 2016 da allegare al modello Redditi 2017, si caratterizzano per una revisione delle cause di esclusione.


In primo luogo si segnala che in relazione alla parte generale delle istruzioni degli studi di settore sono state aggiornate le cause di non accertabilità al fine di considerare le modifiche introdotte al Dm 11 febbraio 2008, dal Dm 22 dicembre 2016, per far posto al nuovo regime forfettario introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.


Il «non normale svolgimento dell’attività»

Sono state poi integrate le ipotesi di cause di esclusione relative al «periodo di non normale svolgimento dell’attività» con l’esemplificazione relativa agli eventi sismici, peraltro già richiamata nella circolare 30/E/2013 (paragrafo 8). In questa sede si ribadisce che i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016, se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono ritenere applicabile la causa di esclusione legata al «periodo di non normale svolgimento dell’attività». Per quanto previsto dal Provvedimento del 15 febbraio 2017, che ha approvato le specifiche tecniche di trasmissione dei dati dei modelli studi 2017, inoltre, questi soggetti sono esonerati anche dall’allegazione del modello.

La platea degli esclusi
Infine per quanto riguarda le specifiche cause di esclusione da indicare nei quadri contabili (RF –RG RE) della dichiarazione dei redditi lo scenario risulta mutato grazie all’introduzione di ulteriori casistiche. Si tratta dei codici 13-14 e 15 (l’anno scorso la lista si fermava a 12).
Ci si riferisce nello specifico alle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del Codice civile (codice 13), ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (codice 14), ai contribuenti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - «Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi» o dal codice 66.19.40 - «Attività di Bancoposta» o dal codice 68.20.02 - «Affitto di aziende» o, infine, dai soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (codice 15 per tutti).
In tutti e tre i casi si tratta di «inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione» per cui deve, comunque, essere compilato il modello (anche se solo come allegato) per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Le uscite precedenti del FOCUS STUDI DI SETTORE

22 febbraio - Doppia chance per l'indicazione dei proventi straordinari

23 febbraio - La semplificazione attende la prova di Ge.ri.co. 2017

Le istruzioni alla parte generale del modello studi di settore 2017

Codici ATECO attività prevalente

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©