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Fondazioni del Terzo settore, nomina dei sindaci in base all’atto istitutivo

Nelle fondazioni del Terzo settore l’organo competente a nominare i sindaci può variare in base alla volontà del fondatore. Con le indicazioni contenute nella nota 7551 dello scorso 7 giugno, il ministero del Lavoro interviene a chiarire diversi aspetti legati alla governance degli enti del Terzo settore (Ets). Tra questi, anche quello legato ad individuare chi sia il soggetto deputato a nominare i componenti dell’organo di controllo per le fondazioni che si preparano ad accedere all’istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Si tratta di realtà non profit costituite per volontà dei testatori nel raggiungimento di un preciso scopo e che, sotto il profilo della governance, si distinguono dalle associazioni perché mancano tipicamente dell’assemblea degli associati.

Discorso diverso, invece, per l’organo di controllo, la cui nomina ha natura obbligatoria per le fondazioni del Terzo settore, sia in forma monocratica sia collegiale, mentre per gli enti associativi l’obbligo sorge solo al superamento di precise soglie dimensionali (articolo 30 Dlgs 117/2017). Il sistema di amministrazione e controllo negli Ets rappresenta un aspetto di rilievo al fine di garantire trasparenza e garanzia ai terzi e ai vari stakeholders. Sul punto, il Dlgs 117/2017 ossia il Codice del Terzo settore (Cts) non individua espressamente a quale organo spetti tale competenza, al fine di non ingessare il loro organigramma interno e di non ledere la volontà fondativa.

Nella sostanza, secondo le indicazioni ministeriali, la nomina dell’organo di controllo nelle fondazioni Ets potrà attribuirsi a un apposito organo assembleare o di indirizzo, previsto compatibilmente con la natura giuridica dell’ente. In mancanza, è ammessa la possibilità che la nomina provenga anche da soggetti esterni all’ente o dall’organo di amministrazione, salvo alcune accortezze.

Si pensi, ad esempio, all’eventualità in cui l’organo amministrativo, costituito in forma monocratica, sia chiamato a nominare il proprio controllore. Circostanza questa che, a detta del ministero, sembrerebbe sconsigliabile e irrealistica nel caso concreto.

Tale impostazione ministeriale risulta peraltro in linea con quanto chiarito dalla prassi. Lo stesso Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nelle linee guida recanti le norme di comportamento dell’organo di controllo degli Ets, pubblicate lo scorso dicembre, aveva sottolineato l’opportunità che l’accettazione della nomina avvenisse in forma scritta e, circa il soggetto nominante, aveva individuato l’assemblea quale organo competente alla nomina dell’organo di controllo per gli Ets in forma associativa mentre, per le fondazioni, aveva rimesso tali valutazioni agli enti stessi.

Una chance che sembrerebbe dunque attribuirsi a quest’ultimi data la peculiarità della fondazione come istituto giuridico di diritto privato e la difficoltà di prevedere regole generali applicabili a tutte le possibili situazioni senza rischiare di ledere la volontà del fondatore.