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Proroga dei versamenti necessaria per gestire le complessità generate dal concordato preventivo

Le specifiche tecniche sono diventate così complesse da rendere difficoltosa la traduzione informatica perfino per gli addetti ai lavori

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a cura del Comitato tecnico AssoSoftware

Il legislatore, con l’articolo 12 del Dl 84/2025 e con l’articolo 11 del Dlgs 81/2025, ha rispettivamente:

  • posticipato i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025 per i professionisti e le imprese soggetti agli Isa, per quelli in regime di vantaggio o forfettario, e per i soci e gli associati di soggetti che applicano gli Isa;
  • posticipato il termine entro il quale i contribuenti possono esercitare la volontà di aderire al concordato preventivo biennale che passa dall’originaria scadenza del 31 luglio 2025 (ovvero l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30 settembre 2025 (ovvero l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta), pur restando in vigore la possibilità di adesione autonoma (articolo 11).

Si tratta di due diverse proroghe inerenti ai modelli Redditi 2025, sulle quali è forse utile fare qualche considerazione.

Posticipo dei termini di versamento delle imposte

In relazione al posticipo dei termini di versamento delle imposte, va detto che si è trattato di una decisione assolutamente doverosa, viste le difficoltà che quest’anno stanno affrontando tutti gli operatori del settore, comprese le software house associate ad AssoSoftware, per l’adeguamento dei software gestionali.

Difficoltà quasi tutte riconducibili agli effetti “a pioggia” dell’innesto del concordato preventivo biennale su un impianto normativo fiscale particolarmente complesso come quello italiano.

Effetti che erano stati in gran parte previsti già lo scorso anno, tanto che le software house avevano chiesto con enorme anticipo di semplificare le norme - in particolare sul calcolo degli acconti e sugli effetti sui soci - ovvero, in subordine, di anticipare in modo sostanziale la disponibilità della modulistica 2025.

Tuttavia, semplificazioni sui calcoli non ve ne sono state e le risposte più importanti ai dubbi connessi all’innesto del concordato preventivo biennale sulla modulistica dichiarativa sono purtroppo giunte solo recentemente, a valle della predisposizione - necessariamente tardiva da parte dell’agenzia delle Entrate - dei modelli Redditi 2025, rendendo così estremamente difficoltoso anche l’adeguamento dei software.

Con effetti anche sulle specifiche tecniche, che da quest’anno sono diventate così complesse, da rendere difficoltosa la traduzione informatica perfino per gli addetti ai lavori. Laddove in moltissimi casi i funzionari dell’agenzia delle Entrate e i tecnici della Sogei si sono visti costretti a “riutilizzare” il medesimo campo, facendogli assumere “contemporaneamente” più valori, in fase di calcolo del concordato preventivo biennale, ovvero in fase di calcolo degli acconti e del reddito ai fini Isee o delle detrazioni correlate.

Tali subdole complessità hanno peraltro reso non semplice, anche per gli intermediari fiscali, intuire “in anteprima” - ossia prima di iniziare a operare effettivamente sui dichiarativi - le difficoltà incontrate sia dall’agenzia delle Entrate a predisporre la modulistica e le regole di calcolo, sia dalle software house che le hanno dovute implementare e testare. E quindi a comprendere i motivi per cui i rilasci dei software hanno dovuto subire alcuni ritardi rispetto agli anni scorsi.

Posticipo del termine di adesione al Cpb

Il termine entro il quale i contribuenti possono esercitare la volontà di aderire al concordato preventivo biennale, passa dall’originaria scadenza del 31 luglio 2025 al 30 settembre 2025 e rimane in vigore la possibilità di adesione autonoma.

Tale differimento ha reso ancora più solida e giustificata la decisione dei produttori di software che, con un comunicato stampa di AssoSoftware del 17 aprile 2025, avevano già nei mesi scorsi annunciato che non avrebbero implementato il flusso telematico “autonomo” di adesione al concordato preventivo biennale.

Va ricordato che il provvedimento del direttore l’agenzia delle Entrate del 9 aprile 2025 (protocollo 172928 /2025) con cui è stato approvato il «modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione» da parte del contribuente, precisa che anche la richiesta di adesione deve avvenire tramite la trasmissione del medesimo modello. Nelle successive interlocuzioni con l’agenzia delle Entrate si era poi successivamente appurato che tale adesione può avvenire, in alternativa:

  • mediante l’invio di un flusso dedicato alla sola adesione, contenente i soli dati anagrafici e il quadro concordato preventivo biennale;
  • mediante l’invio del flusso completo dell’intera dichiarazione, seppur inviata in anticipo rispetto al termine ultimo del 31 ottobre.

I produttori di software associati ad AssoSoftware, in considerazione del breve intervallo di tempo tra il termine del 30 settembre per l’invio dell’adesione al concordato preventivo biennale e il termine ordinario del 31 ottobre per l’invio della dichiarazione fiscale, hanno ritenuto preferibile seguire esclusivamente la strada dell’invio, entro il 30 settembre, di un unico flusso telematico con l’intera dichiarazione, utilizzandolo anche per l’adesione al concordato preventivo biennale. Esattamente come già fatto lo scorso anno.

Tale modalità di invio di un unico flusso risulta in particolare opportuna per scongiurare modifiche anche involontarie ai dati dichiarati, che possano avvenire successivamente all’invio dell’adesione, che potrebbero incidere sul calcolo e sugli effetti dell’adesione al concordato preventivo biennale.

Va comunque ricordato che eventuali rettifiche ai dati dichiarativi possono in ogni caso essere effettuate inviando un nuovo flusso telematico completo entro il termine del 31 ottobre (la cosiddetta dichiarazione correttiva nei termini).