Adempimenti

Fondi nel capitale con detrazione al 30%

di Gabriele Sepio

Nel quadro della riforma del Terzo settore, il legislatore ha introdotto alcune misure di sostegno nei confronti delle imprese sociali, che variano a seconda della forma giuridica dell’ente.

Per le imprese sociali costituite in forma societaria, al fine di compensare i forti limiti alla distribuzione degli utili, sono previsti incentivi a favore degli investitori (la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione comunitaria). Si tratta di agevolazioni modellate, in sostanza, su quelle già sperimentate per le start-up innovative: un contribuente persona fisica che sceglie di effettuare un investimento nel capitale di un’impresa sociale costituita in forma di Srl, ad esempio, può detrarre dall’imposta un importo pari al 30% della somma investita, per un importo massimo detraibile di un milione di euro per ciascun periodo d’imposta. In maniera analoga, un soggetto passivo Ires può fruire di una deduzione dalla base imponibile pari al 30% delle somme, in relazione ad un investimento massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Gli incentivi sono estesi anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, posti in essere a favore delle imprese sociali costituite in forma di fondazione.

Per fruire del beneficio, è necessario che l’impresa sociale abbia acquisito la qualifica dopo l’entrata in vigore del Dlgs 112/2017 (20 luglio 2017) e che sia costituita da non più di tre anni dalla medesima data. Alcune modifiche vengono introdotte, sul punto, dal decreto correttivo al Dlgs 112/2017, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri: nella nuova formulazione, il beneficio viene circoscritto agli investimenti effettuati dopo il 20 luglio 2017 e diretti ad imprese sociali che abbiano acquisito la qualifica da non più di 5 anni. Il periodo minimo di detenzione dell’investimento, inoltre, viene portato da 3 a 5 anni.

Le imprese sociali costituite in forma non societaria e le cooperative sociali (imprese sociali «di diritto») sono incluse, a loro volta, tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni introdotte con il Codice del Terzo settore (Cts). I soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore di tali enti potranno fruire, ad esempio, di una deduzione degli importi erogati nel limite del 10% del reddito o in alternativa, per i soggetti Irpef, di una detrazione dall’imposta pari al 30% dell’erogazione, calcolata su un importo massimo di 30mila euro annui (articolo 83 Cts). Alle imprese sociali diverse dalle società e alle cooperative sociali sono estese, inoltre, le agevolazioni in materia di imposte indirette, che includono l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte ipocatastali per i trasferimenti a titolo gratuito, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ad atti costitutivi e modifiche statutarie e l’esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti e documenti (articolo 82 Cts).

È invece riferita a tutte le imprese sociali l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro e delle ipocatastali agli atti traslativi a titolo oneroso relativi a beni immobili (articolo 82, comma 4 Cts). Le nuove agevolazioni previste dal Cts sono applicabili nel periodo transitorio, già a partire dal 1° gennaio 2018, alle cooperative sociali (in quanto Onlus di diritto), come espressamente chiarito dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018.

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