Fondi di investimento esteri, regime Cfc a doppio taglio
I fondi di investimento esteri vengono per la prima volta espressamente richiamati nella disciplina Cfc, come modificata dallo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Atad 1 ora all’esame delle Commissioni parlamentari per i pareri. Nello specifico, le previsioni del nuovo comma 10 dell’articolo 167 del Tuir se da un lato riaffermano che gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti Cfc non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti che ne detengono il controllo (fino a concorrenza dei redditi già assoggettati a tassazione), dispongono ulteriormente come tale esonero non si applichi con riguardo agli Oicr non residenti.
In questo caso viene previsto che le imposte pagate in Italia si aggiungano al costo fiscalmente riconosciuto delle quote di tali organismi di investimento. In tal modo, si introduce una netta differenziazione, foriera di possibili conseguenze in termini di doppia imposizione, tra le modalità tassazione del reddito ritratto da imprese, società ed altri enti rientranti nel regime Cfc ed Oicr a cui risulta applicabile il medesimo regime.
Nel caso in cui la partecipazione abbia ad oggetto un Oicr Cfc, infatti, l’utile verrà integralmente assoggettato a tassazione in Italia (a meno di specifiche dimostrazioni previste dal nuovo articolo 47-bis del Tuir) e l’eventuale doppia imposizione potrà essere parzialmente recuperata solo in sede di cessione delle quote del fondo ovvero attraverso la minore quota di plusvalenza tassabile che si determinerà per effetto della capitalizzazione delle imposte assolte sull’utile distribuito.
Nella versione finale del decreto risulterebbe quindi opportuno ribadire le considerazioni contenute nella circolare 23/E/2011 ovvero che la normativa Cfc non trova applicazione con riferimento a quelle entità estere che:
•sono partecipate da una pluralità di investitori non collegati tra loro;
•seguono politiche d’investimento determinate da criteri e regolamenti sottoposti al controllo delle autorità di vigilanza;
• sono gestite da soggetti che svolgono professionalmente tale attività, in autonomia dai partecipanti stessi.
Tali condizioni possono ritenersi esistenti in capo ai fondi armonizzati, nonché in capo a quegli Oicr che sono stabiliti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo See o in Paesi white list e comunque ivi assoggettati a forme di vigilanza.
Il comma 8 dell’articolo 167, invece, prevede genericamente che i redditi relativi ad un Oicr Cfc sono assoggettati alla specifica tassazione applicabile ai soggetti controllanti residenti se, e nella misura in cui, avrebbero scontato l’imposizione, anche nella forma di ritenuta alla fonte, in capo a un organismo di investimento collettivo del risparmio residente nel territorio dello Stato.
Con riferimento, invece, alle modalità di determinazione della tassazione effettiva dell’Oicr estero (che se inferiore al 50% rispetto a quella virtuale domestica comporterà la riconduzione del relativo reddito nell’ambito del regime Cfc), si ritiene che il tax rate estero debba essere determinato facendo riferimento all’imposta estera assolta dal detentore delle quote sui redditi ad esso attribuiti, nonché alle eventuali imposte sul reddito assolte dallo stesso fondo di investimento estero.
Sarebbe comunque auspicabile una conferma espressa sul punto da parte del previsto provvedimento attuativo, che dovrebbe anche disciplinare la determinazione del tax rate “effettivo” dei fondi esteri costituiti in forma di “partnership”, sovente utilizzati nelle operazioni di acquisizione societaria.
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