Fondi rustici, rebus-prelazione
In una situazione di comunione ereditaria, se un coerede vende a un altro coerede la propria quota di comproprietà di un fondo rustico, non sussiste la prelazione degli altri coeredi comproprietari. In altri termini, tale vendita è liberamente effettuabile, senza limitazioni. Lo decide la Cassazione nella sentenza n. 21050 dell’11 settembre 2017, la quale interviene nello spinoso tema della normativa sulla prelazione agraria, quando essa si “incrocia” con la prelazione ereditaria. Per capire come tale normativa allinea i diversi interessi dei soggetti coinvolti in queste vicende, occorre rammentare che:
•nel caso di vendita della quota di una eredità nel cui ambito sia compresa la proprietà di un fondo rustico (che è caso diverso dalla vendita di una quota del fondo rustico che faccia parte dell’eredità), vale l’articolo 732 del Codice civile, il quale dispone la prelazione dei coeredi (nessun diritto compete in questo caso all’affittuario coltivatore diretto, perché oggetto di vendita non è una quota di fondo rustico ma una quota di co-eredità);
•nel caso di vendita di una quota del fondo rustico che faccia parte di una eredità ancora indivisa il diritto di prelazione bensì compete all’affittuario coltivatore diretto del fondo (articolo 8, comma 1, legge 590/1965), ma con la precisazione che:
•se il venditore sia un componente di una famiglia coltivatrice, hanno diritto di prelazione (prioritario rispetto al diritto di prelazione dell’affittuario coldiretto) gli altri componenti della famiglia coltivatrice (articolo 8, comma 3, legge 590/1965);
•non essendo esercitato il diritto di prelazione da parte di un componente della famiglia coltivatrice, spetta il diritto di prelazione (anche in questo caso prioritario rispetto al diritto di prelazione dell’affittuario coldiretto) al coerede che abbia anche la qualifica di coltivatore diretto (articolo 8, ultimo comma, legge 590/1965, ove non si specifica che costui debba anche coltivare il fondo in questione); se, in quest’ultimo caso, manchi la qualità di coltivatore diretto in capo al coerede del venditore, detto coerede non ha il diritto di prelazione, il quale dunque compete all’affittuario coltivatore diretto del fondo.
Se fino a questo punto la situazione è abbastanza chiara, le cose si complicano quando la Cassazione afferma che il diritto di prelazione in favore del coerede, di cui all’articolo 732 del Codice civile (e, quindi, in caso di vendita della “quota ereditaria” e non della “quota del fondo rustico” facente parte dell’eredità), prevale sul diritto di prelazione dell’affittuario coltivatore diretto del fondo solo qualora si tratti di un coerede il quale sia anche un coltivatore diretto, e ciò in consonanza con la norma di cui all’articolo 8, ultimo comma, legge 590/1965 (tale affermazione è contenuta sia nella sentenza n. 21050/2017, ma anche in altre precedenti sentenze, ad esempio la n. 3424/1997 e la n. 25052/2013, quindi si tratta di un principio consolidato).
Anzitutto, non è ben chiaro se si debba trattare di un coerede coltivatore diretto del fondo in questione oppure di un coltivatore diretto tout court (in quest’ultimo senso pare esprimersi l’articolo 8, ultimo comma, legge 590/1965). Più in generale, il fatto di ritenere che il coerede di cui all’articolo 732 del Codice civile debba essere anche coltivatore diretto sembra aggiungere al disposto dell’articolo 732 un requisito che tale norma (giustamente) non detta, in quanto l’articolo 732 contempla infatti la vendita di una quota di eredità (e non della quota di un fondo rustico) e nell’eredità può esservi un’infinità di beni ulteriore rispetto al fondo rustico; quindi, non appare appropriato subordinare la titolarità del diritto di prelazione del coerede alla ricorrenza della qualità di coltivatore diretto in capo al coerede stesso, perché lo scopo della norma in questione è infatti quello di impedire l’ingresso di estranei nella comunione ereditaria, a prescindere dalla composizione della massa ereditaria.
Altro punto di perplessità è proprio quanto deciso nella sentenza n. 21050/2017: se è vero che il coerede coldiretto ha prelazione in luogo dell’affittuario coldiretto non coerede, pare strano che il coerede come tale (e cioè senza essere coldiretto) possa liberamente acquistare la quota del fondo rustico venduta da altro coerede, senza subire la prelazione dell’ulteriore coerede che sia anche coldiretto. Infatti, se è vero che l’affittuario coldiretto non coerede ha prelazione quando l’acquirente della quota è un coerede non coldiretto (articolo 8, comma 3, legge 590/1965), dovrebbe anche essere vero che il coerede coldiretto ha prelazione rispetto al coerede non coldiretto.
La sentenza n. 21050/2017 della Cassazione