Finanza

Fondo perduto, nel calo del fatturato anche le operazioni interne tra le diverse attività

Vanno conteggiate anche le operazioni tra le diverse attività in contabilità separata esercitate dai soggetti richiedenti e fatturate in base all’articolo 36 del Dpr 633/1972

di Gabriele Ferlito

In alcuni casi particolari occorre prestare particolare attenzione nella determinazione del fatturato per l’accesso al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni). Diversi dubbi al riguardo sono stati chiariti dall’agenzia delle Entrate con riferimento al primo contributo a fondo perduto (quello previsto dall’articolo 25 del Dl 34/2020, il decreto Rilancio), in particolare nelle circolari 15/E/2020 e 22/E/2020.

Le operazioni «interne»

Ad esempio, un primo dubbio è se, ai fini della determinazione della riduzione del fatturato, si debba tener conto delle operazioni «interne» alle imprese che operano contestualmente in più attività, con contabilità separata. Sul punto, la circolare 15/E/2020 ha precisato che, per ragioni di semplificazione e in coerenza con la “ratio” del contributo a fondo perduto, ai fini del calcolo del fatturato devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione che cade nel periodo di calcolo (nella specie, 1° dicembre-31 dicembre), nonché le fatture differite emesse in relazione ad operazioni effettuate nel medesimo periodo. Ne deriva, secondo le Entrate, che vanno incluse nel computo anche le operazioni effettuate tra le diverse attività esercitate dai soggetti fruitori e fatturate in base all’articolo 36 del Dpr 633/72.

Operazioni fuori campo Iva

Un altro caso particolare riguarda le operazioni fuori campo Iva che i contribuenti sono soliti fatturare volontariamente. Qui il dubbio è se la fattura emessa da un soggetto in relazione a fattispecie per quali non sussiste tale obbligo, vada comunque inclusa ai fini del calcolo del fatturato. A questo quesito ha risposto la circolare 22/E/2020, precisando che entrano nel fatturato le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica (e dunque solo quelle rilevanti ai fini Iva), aggiungendo gli importi di ricavi o compensi che siano stati certificati attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione. Pertanto, la rilevanza delle operazioni fuori campo viene limitata a quelle che riguardano ricavi o compensi e non in generale ad ogni somma fatturata (dovrebbero pertanto ritenersi non rilevanti i rimborsi di spese anticipate ai sensi dell’articolo 15, che non generano né ricavi né compensi in capo al percettore).

Imprenditori agricoli in regime agevolato

Sempre in materia di verifica della riduzione di fatturato, si pone il dubbio su come va determinata tale riduzione per gli imprenditori agricoli nel regime agevolato previsto dall’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972, che risultano totalmente esonerati da obblighi contabili e di certificazione delle operazioni e che svolgono la propria attività in base all’articolo 4 del Dlgs 228/2001. Anche qui uno specifico chiarimento è stato fornito con la circolare 22/E/2020, secondo cui in tali ipotesi vanno considerate unicamente le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che, acquistando beni o servizi nell’esercizio di impresa, hanno emesso apposita autofattura.

Nel caso di soggetti che operano nei confronti di consumatori finali, e a condizione che l’agricoltore risulti iscritto nel registro delle imprese, è necessario fare riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica della soglia massima annua (pari a 7mila euro) prevista per la permanenza nel regime agevolato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©