Fondo perduto e Sal, escluse le fatture emesse a maggio anche se riguardano aprile
L’Agenzia nella risposta ad interpello 448, in caso di Sal, non ammette nel fatturato i documenti differiti
Ai fini del contributo a fondo perduto previsto nel decreto Rilancio, nella determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del Ddt (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio); in caso di stato di avanzamento dei lavori – Sal - non possono rilevare nel calcolo le fatture emesse a maggio 2019 anche se una quota parte si riferisce a lavori di aprile 2019.
L'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello 448/2020 del 6 ottobre 2020, ha fornito nuovi chiarimenti sul contributo a fondo perduto e il calcolo del fatturato nei casi di stato avanzamento dei lavori.
Con la successiva risposta 450 di pari data, le stesse Entrate hanno fornito chiarimenti in merito al calcolo del fatturato nei casi in cui vi sia un Consorzio che effettua il pagamento a 60 giorni, realizzando un differimento temporale di due mesi rispetto al mese di effettivo conferimento del prodotto; in sostanza per il Consorzio istante nelle fatture di aprile risulta il conferimento effettivamente avvenuto a febbraio e nel mese di giugno il conferimento avvenuto nel mese di aprile.
Appare singolare, tuttavia, rilevare che ormai il termine per la presentazione dell’istanza per ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto “Rilancio” (articolo 25 del Dl 34/2020) è scaduto lo scorso 13 agosto (24 agosto nel caso di istanza presentata da erede) e, nei mesi di settembre e ottobre, si continua ad assistere a molti chiarimenti da parte dei tecnici delle Entrate che evidenziano ancora difficoltà nell’interpretare una norma che presenta ancora molti dubbi applicativi ( e probabili errori di chi ha già trasmesso la richiesta) su molte casistiche esistenti.
Si evidenzia, inoltre, che nel corso dell’iter di conversione del Dl 104/2020 (decreto “Agosto”), è stato approvato un emendamento che consente una parziale riapertura dei termini per la richiesta del contributo introdotto dall’articolo 25, del decreto Rilancio; la riapertura riguarderebbe, con alcune ulteriori condizioni, i soggetti localizzati nei Comuni calamitati (articolo 25, comma 4, terzo periodo) che potevano beneficiare del contributo indipendentemente dal requisito della riduzione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
Il caso del fatturato nel SAL
Il caso all’agenzia delle Entrate è stato posto un quesito da parte di una società che ha chiesto chiarimenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto citato. In particolare la società fa presente di aver emesso , in data 15 maggio 2019, una fattura differita facente riferimento a uno stato avanzamento lavori al 30 aprile 2019 e chiede di sapere se possa essere considerata nel calcolo del fatturato del mese di aprile 2019, limitatamente alla sottosezione del Sal riferibile al mese di aprile 2019, l’importo della quota parte della fattura.
La risposta delle Entrate
I tecnici delle Entrate dopo aver richiamato la normativa di riferimento evidenziano di aver chiarito con la circolare 15/E del 2020 che «… poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)».L’agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che con la successiva circolare 22/E del 2020 , in relazione a un’impresa che, seppur non ha operato nel mese di aprile a causa dell’interruzione delle attività produttive a causa del Covid-19, ha emesso, nello stesso mese, delle fatture attive in relazione a dei Sal relativi a novembre/dicembre 2019 , è stato chiarito che «nel caso di appalti con Sal intermedi, al fine di tener conto di quanto richiesto al comma 4 dell’articolo 25 del Dl Rilancio, [...] occorre far riferimento a quanto precisato negli articoli 3 e 6 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Andranno quindi incluse le fatture emesse nel mese di aprile anche se relative a Sal di novembre o dicembre dell’anno precedente».
L’Agenzia delle Entrate, in conclusione , con riferimento al caso esposto, è del parere che ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25, del decreto Rilancio, non è possibile considerare il fatturato relativo al mese di maggio, indipendentemente dalla circostanza che via sia un riferimento alla quota di lavori relativa al mese di aprile 2019.
Con riferimento alla successiva risposta 450, sempre del 6 ottobre, i tecnici delle Entrate hanno chiarito che ai fini del calcolo della riduzione del fatturato di cui all'articolo 25 del decreto “Rilancio” , si deve tener conto delle fatture emesse nel mese di aprile a prescindere dalla circostanza che il conferimento effettivo da parte delle imprese consorziate avvenga in mesi diversi. I tecnici delle Entrate precisano , inoltre , che rimane fermo , secondo quanto precisato con la circolare n. 22/E/2020, che qualora il consorzio istante sia assimilabile ai «consorzi fra imprese (…) che ribaltano sulle consorziate i propri proventi ed oneri» non può fruire del contributo a fondo perduto COVID-19.