Imposte

Fondo perduto e tax credit affitti: test di prevalenza per le attività miste

Per il contributo, l’attività chiusa deve essere quella principale. Meno chiara la situazione per le locazioni

di Gabriele Ferlito

Il Dl 137/2020 (decreto Ristori) ha riproposto, con alcune modifiche, due agevolazioni ampiamente utilizzate dai contribuenti nei mesi scorsi, vale a dire il contributo a fondo perduto (articolo 1) ed il credito di imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda (articolo 8).

Il meccanismo applicativo di entrambe le misure rimane grosso modo invariato rispetto alle precedenti versioni introdotte con il Dl 34/2020 (decreto Rilancio). Tuttavia, diversamente dalle “prime versioni”, le agevolazioni in esame sono destinate alle sole imprese operanti nei settori economici interessati dalle nuove restrizioni introdotte dal Dpcm 24 ottobre 2020 e riportati nella tabella costituente l’Allegato 1 del decreto Ristori.

Fondo perduto e attività prevalente
Ma anche qui, occorre fare dei distinguo. Perché, partendo dal contributo a fondo perduto, è la stessa legge a stabilire, quale requisito di accesso, che l’attività oggetto delle restrizioni deve essere svolta in via prevalente.

Il requisito della prevalenza interessa tutti gli operatori economici che svolgono più attività. Tali soggetti potranno pertanto accedere al contributo a fondo perduto solo a condizione che l’attività oggetto delle restrizioni abbia carattere prevalente rispetto alle altre. La prevalenza di una attività rispetto ad un’altra generalmente si ritrae dalla comparazione dei rispettivi volumi d’affari Iva, in quanto è previsto l’obbligo di indicare in sede di dichiarazione annuale il codice attività relativo alla attività prevalente.

Pertanto, se un’impresa consegue, anche se di poco, la maggior parte del volume di affari da un’attività non soggetta a restrizioni, non ha diritto ad alcun contributo a fondo perduto, nonostante i gravi danni subiti dall’attività secondaria a causa delle restrizioni. Potrebbe essere il caso, ad esempio, di un imprenditore che svolge attività di panificazione (leggermente prevalente) e ristorazione (minoritaria).

Tax credit affitti senza «prevalenza»
Un po’ più complesso appare il quadro con riferimento al tax credit locazioni. Anche qui la legge prevede che l’agevolazione spetta alle imprese operanti nei settori oggetto delle ultime restrizioni ma la norma non richiede il requisito della prevalenza dell’attività danneggiata rispetto alle altre.

E allora si pone il dubbio se può accedere al beneficio anche l’impresa che conduce l’attività oggetto delle restrizioni come attività secondaria. Ad esempio, il classico bar-tabacchi.

Sul punto è sicuramente opportuno un chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate. Tuttavia c’è un precedente che potrebbe non far ben sperare. Il riferimento è all’articolo 65 del Dl 18/2020 (decreto cura Italia), che ha introdotto il credito d’imposta per canoni di locazione di botteghe e negozi, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, oggetto di misure di restrizione, in immobili locati e rientranti nella categoria catastale C/1. Anche in quel caso erano sorti numerosi dubbi per i soggetti che svolgevano in tali immobili più attività, una sola delle quali interessata dai provvedimenti di restrizione. Ebbene in quel caso, con la risposta ad interpello 468 del 13 ottobre 2020, l’Agenzia ha chiarito che per beneficiare del credito di imposta sul canone di locazione è necessario che le attività sospese siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa e mai interrotte.

Seguendo la stessa logica, il criterio della prevalenza potrebbe trovare applicazione “in via di prassi” anche per il nuovo tax credit locazioni previsto dall’articolo 8 del decreto Ristori. Non è detto, però, che l’esito debba essere per forza di chiusura, dal momento che il tax credit locazioni prorogato dal Dl Ristori non discrimina più in base alla categoria catastale dell’immobile e ha una natura più “oggettiva”, in quanto riferito all’utilizzo dei locali nell’attività d’impresa.


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