Finanza

Fondo perduto, esclusi dal calcolo i contributi 2020

La circolare 5/E apre all’aiuto anche per i promotori finanziari. Il contributo spetta alle imprese messe in liquidazione entro il 31 gennaio 2020

di Giorgio Gavelli

Via libera al contributo alle imprese messe in liquidazione dopo il 31 gennaio 2020 e ai promotori finanziari. Irrilevanza dei contributi a fondo perduto e degli altri aiuti Covid sui parametri di calcolo del contributo “Sostegni” ma nessuna particolare agevolazione per i soggetti colpiti da eventi calamitosi. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E/2021 diffusa il 13 maggio dall'agenzia delle Entrate.

Aiuti 2020

I contributi a fondo perduto erogati nel 2020, come quelli previsti dai decreti Ristori, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi (max 10 milioni) prevista dal decreto Sostegni, così come non vanno considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi nella verifica delle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali. Escluse dai parametri di calcolo anche le altre agevolazioni Covid-19, come il bonus affitti o i crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e la sanificazione. Fuori dai calcoli anche l'indennità di maternità.

Liquidazioni

Per le imprese in liquidazione (purché con partita Iva ancora attiva al 23 marzo scorso) la data di riferimento è il 31 gennaio 2020: vanno escluse dalla misura quelle già in liquidazione a quella data, a meno che non si tratti di micro e piccole imprese che al 31 dicembre 2019 non erano soggette a procedure concorsuali per insolvenza (comunicazione del 29 giugno 2020 della Commissione europea).

Holding

Una società che acquisisce lo status di società di partecipazione ai sensi dell'articolo 162-bis del Tuir con le risultanze del bilancio 2020 deve considerarsi inclusa tra i soggetti di cui al predetto articolo, e non può fruire del contributo, a prescindere dalla (avvenuta o meno) formale approvazione di tale bilancio.

Istanze scartate

Si conferma che i soggetti in sostanziale continuità soggettiva (ad esempio, impresa individuale derivante dalla “trasformazione” impropria di una Snc) saranno costrette, a fronte dello scarto dell'istanza, a presentare istanza in autotutela ai sensi della Risoluzione n. 65/E/2020 (si veda Il Sole-24 Ore del 17 aprile scorso).

Forfettari

Decisamente poco chiara appare la risposta (3.1) fornita in merito al trattamento da riservare al requisito del calo del fatturato che riguarda i soggetti in regime forfettario. In questo contesto l'agenzia delle Entrate dapprima, correttamente, ribadisce come ci si debba ricondurre anche per tali contribuenti alla data di effettuazione dell'operazione per le fatture immediate/corrispettivi, mentre in caso di fattura differita il riferimento va al Ddt. Poi però conclude dicendo che per ragioni di ordine logico sistematico si «ritiene necessario far riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per il regime di cui al comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014»; richiamando, quindi, un concetto tipicamente reddituale che mal si concilia con la definizione di fatturato richiamata.

Concetto di fatturato

In relazione alla corretta qualificazione del contributo integrativo addebitato al committente, l'Agenzia chiarisce che tale addebito rientra nel calcolo del fatturato poiché trattasi di somma imponibile ai fini Iva, mentre è escluso dalla grandezza “compensi”.

In relazione all'estromissione /assegnazione ai soci di beni immobili, l'Agenzia rende noto che, seppure le suddette operazioni ai fini delle imposte dirette risultino assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, vadano anche incluse nel campo di applicazione dell'Iva, gli importi non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto Sostegni.

Le spese anticipate in nome e per conto del cliente ex articolo 15 Dpr 633/72 non vanno considerate ai fini del computo per la determinazione del fatturato, a differenza dei rimborsi spese addebitati in fattura al committente. Chiarita l'inclusione anche per le somme di cui all'articolo 13, comma 5, del Dpr 633/1972 relative alla cessione di beni «per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di 21 indetraibilità oggettiva» (ad esempio, cessione di un'autovettura la cui Iva sull'acquisto è stata detratta al 40%).

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