Finanza

Fondo perduto grandi imprese, con l’affitto d’azienda il calo dei ricavi si misura a perimetro costante

Rischio esclusione dal contributo con la sommatoria dei risultati ottenuti anche dal precedente affittuario

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di Stefano Vignoli

Il decreto Sostegni-bis (articolo 1 del Dl 73/2021) ha esteso la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto anche a imprese e professionisti di dimensioni maggiori ovvero con ricavi/compensi realizzati nel 2019 compresi nella fascia tra 10 milioni e 15 milioni di euro.

La presenza di più punti vendita

Tra le tematiche più ricorrenti nei soggetti di maggiori dimensioni, c’è il caso di imprese con più negozi che nell’ultimo periodo hanno aperto e/o cessato alcuni punti vendita sia attraverso acquisti o cessioni di azienda che attraverso contratti di affitto di azienda (ipotesi frequente nell’ambito dei centri commerciali) e che si trovino a dover calcolare i parametri di ricavi e fatturato utili a verificare diritti di accesso al contributo e relativi importi.

Sulla questione un primo chiarimento era sorto con la circolare 15/E/2020 (paragrafo 2.1) che richiedeva di tener conto degli effetti di un’operazione di riorganizzazione aziendale (ad esempio fusione e scissione) sia ai fini delle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi/compensi che per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.

La circolare 22/E/2020 ha poi trattato (quesito 4.5) il caso di subentro nel contratto di affitto di azienda precisando che, anche in questo caso, la ratio legis del contributo richiede che venga raffrontato il fatturato dell’azienda a prescindere dal soggetto che la conduce.

Anche la risposta a interpello 256 del 2021, seppur in riferimento al tax credit locazioni, ha ribadito che il raffronto del fatturato va effettuato sull’azienda oggetto di trasferimento.

Interessante infine l’interpello 444 del 2021 che tratta il caso di una società operante con codice Ateco 56.30.00 (bar ed esercizi simili senza cucina) che acquisisce in affitto, da un distributore di carburanti, il ramo d’azienda relativo alla sola attività di bar all’interno della stazione di servizio, concludendo che l’istante oltre a non essere un soggetto neocostituito deve determinare il contributo considerando gli effetti dell’acquisizione in affitto sia in relazione al calcolo della riduzione del fatturato che alla determinazione della soglia massima di ricavi.

Il filo conduttore di tali chiarimenti risulta essere che, in presenza di acquisto o affitto d’azienda, il raffronto vada operato a “perimetro costante” con effetti che in alcuni casi possono risultare eccessivamente penalizzanti. Si pensi alla società con ricavi 2019 pari a 14,8 milioni che nel 2020 apre un punto vendita in un centro commerciale con la formula dell’affitto di azienda: se il precedente affittuario aveva realizzato ricavi superiori a 200mila euro nel 2019 (dato peraltro di difficile reperibilità) la società si vedrebbe esclusa dall’accesso al contributo in quanto con ricavi 2019 eccedenti 15 milioni.

Finora le interpretazioni arrivate dalle Entrate non consentono una chiave di lettura diversa e quindi, pur nelle difficoltà operative connesse, resta l’obbligo di reperire dati ai più sconosciuti dall’operatore che possono generare cortocircuiti nel sistema che non riesce ad abbinare le diverse posizioni.

Il limite dei 150mila euro

Un altro tema correlato alle maggiori dimensioni è poi la rilevanza in alcuni casi del contributo a fondo perduto.

Si pensi all’impresa che abbia realizzato un fatturato di 14 milioni nel 2019 crollati a 2 milioni nel 2020: il calo di fatturato darebbe diritto a un contributo a fondo perduto di 200 mila euro (20% del calo medio mensile di un milione). In questo caso opererà tuttavia il limite di 150mila euro previsto dal comma 6 dell’articolo 1 del Dl 41/2021 e comma 11 articolo 1 del Dl 73/2021.

In pratica, non compete il contributo del 20% sul calo di fatturato annuo eccedente 9 milioni di euro (ovvero 6 milioni se il raffronto è fatto sull’anno pandemico con accesso al “solo” contributo alternativo del 30 per cento).

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