Imposte

Fondo perduto non pignorabile, aiuto su misura per le start up

Le novità introdotte con gli emendamenti al Dl 41/2021 approvati dal Senato. Ora il testo è all’esame della Camera

di Giorgio Gavelli e Lorenzo Pegorin

Anche le imprese caratterizzate dall’apertura della partita Iva nel 2018 ed inizio attività nel 2019 (in base alle risultanze camerali) - che non presentano i requisiti di calo del fatturato necessari per ottenere il contributo previsto dalla versione originaria del decreto Sostegni - potranno accedere ad una contribuzione massima di mille euro. Inoltre, gli emendamenti al Dl 41/2021 approvati dal Senato (ora il testo è all’esame della Camera) introducono l’impignorabilità del contributo a fondo perduto ed operano alcune modifiche al contributo «Comuni con santuari religiosi» previsto dall’articolo 59, comma 1, del decreto Agosto (Dl 104/2020).

Ma procediamo con ordine. L’emendamento al decreto Sostegni introduce – stanziando allo scopo 20 milioni di euro - un aiuto fino ad un massimo di mille euro a favore delle imprese che hanno attivato la partita Iva nel corso del 2018, ma la cui attività è iniziata solo nel 2019 «in base alle risultanze del Registro delle imprese» e a cui non sarebbe spettato il fondo perduto previsto dal Dl 41/2021, in quanto il calo del fatturato e dei corrispettivi non è stato almeno pari al 30% nel confronto tra la media mensile 2020 rispetto a quella del 2019. Resta fermo che devono essere rispettate le altre condizioni previste per l’erogazione del contributo «Sostegni», come ad esempio il limite dei ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro.

Per questi soggetti, quindi, non si andrà oltre i 1.000 euro di contributo minimo e questo, stando al contenuto letterale della norma, indipendentemente che si tratti di società o ditte individuali, creando così un ulteriore casistica all’interno di quelle che sono le regole generali che regolano l’accesso al contributo a fondo perduto. Si ricorda infatti che il comma 6 dell’articolo 1 del decreto Sostegni prevede che il contributo venga comunque riconosciuto per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per gli altri.

Delineato il contesto normativo, rimane da gestire l’adempimento pratico. Ad oggi il modulo previsto per l’invio telematico dell’istanza non prevede questa specifica casistica ed anzi le istanze presentate dai soggetti in questione sono state scartate per mancanza dei requisiti.

È del tutto probabile che occorrerà presentare una nuova istanza per la quale è da ritenere che vengano fissati nuovi termini, soprattutto in considerazione del fatto che l’emendamento prevede un decreto del ministero dell’Economia che individui «i criteri e le modalità di attuazione» del nuovo contributo, che la legge individua solo come importo massimo senza ulteriori specificazioni. Pertanto, è opportuno che i contribuenti interessati – sia nel caso in cui fino ad ora non abbiano presentato l’istanza prevista dal Dl 41 nella versione originaria, sia nell’ipotesi in cui abbiano ottenuto una bocciatura dell’istanza presentata – attendano le nuove istruzioni.

Va poi segnalato che è stato approvato l’emendamento che sancisce l’impignorabilità del contributo a fondo perduto, per cui i terzi non possono agire per soddisfare il proprio credito nei confronti del beneficiario tramite pignoramento della somma spettante a titolo di contributo.

Passando al «contributo centri storici» (introdotto dall’articolo 59 del decreto Agosto), l’articolo 1, comma 87, della legge di Bilancio 2021 aveva ampliato il perimetro di applicazione aggiungendo anche «i comuni ove sono situati santuari religiosi». Il testo originario del Dl Sostegni aveva circoscritto tale misura di aiuto ai soli comuni, sede di santuari religiosi, con popolazione superiore ai diecimila abitanti. La modifica approvata dal Senato e in attesa del via libera definitivo della Camera ora esclude dall’applicazione del requisito del numero di abitanti di cui sopra i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del Dl 189/2016 (regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

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