Finanza

Fondo perduto semplificato nei Comuni colpiti da calamità

Non serve la verifica del calo di fatturato, ma la sede operativa doveva già essere in loco il 30 gennaio scorso

di Gabriele Ferlito

Di regola l’accesso al contributo a fondo perduto è possibile solo se si registra una riduzione di fatturato (pari ad almeno il 33,34%) tra aprile 2019 ed aprile 2020. La regola prevede però alcune eccezioni. Una di queste riguarda – circolare 15/E/2020 – i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi (sismi, alluvioni, crolli di infrastrutture) alla data di insorgenza dell’emergenza Covid-19, cioè al 31 gennaio 2020.

Per questi soggetti il contributo a fondo perduto spetta in ogni caso:

1. se non c’è calo di fatturato, nella misura minima;

2. se c’è calo di fatturato, anche in misura inferiore al 33,34%, applicando alla riduzione le percentuali previste dalla norma (20%, 15%, 10%), ferma restando la misura minima qualora superiore.

Sul punto, c’è uno “scollamento” tra la lettera della norma e la circolare. Quest’ultima pare richiedere solo che, alla data di presentazione della domanda, il beneficiario abbia il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni ancora in stato emergenziale al 31 gennaio 2020. Ciò lascia pensare che sia ammesso anche chi abbia localizzato il domicilio o la sede in tali Comuni dopo la calamità per cui è stata dichiarata l’emergenza. Leggendo la norma, invece, questa richiede che il “radicamento” nei Comuni colpiti da calamità sussista «a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso». Il che sembra ammettere alla “via semplificata” solo chi risulta basato in tali Comuni già al momento dell’evento oltre che alla data di presentazione della domanda.

Peraltro, non è chiaro cosa accade nel caso in cui un’impresa abbia più sedi operative, di cui solo alcune localizzate nei Comuni calamitati. Data la ratio agevolativa della disposizione, potrebbe immaginarsi che, anche in tal caso, l’impresa possa godere dell’accesso “facilitato” al contributo. Ma sarebbe utile un chiarimento.

Quanto ai Comuni, le istruzioni alla compilazione del modello per la richiesta del contributo contengono una lista esemplificativa. L’elenco riguarda essenzialmente gli eventi calamitosi di carattere sismico, tra cui il sisma che ha interessato le Regioni del centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) nel 2016, oppure quello che ha colpito diversi Comuni siciliani ai piedi dell’Etna a fine 2018. Ma c’è posto anche per il crollo del ponte Morandi. Non sono citati invece tutti gli stati di emergenza (ancora attuali al 31 gennaio 2020) dichiarati per eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane. Una elencazione esaustiva degli stati di emergenza dichiarati a tali fini è rinvenibile sul sito internet della Protezione Civile, alla sezione «Emergenze per il rischio meteo-idro». Ad esempio, ci sono gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a luglio 2019 nelle Province di Arezzo e Siena, ma anche in quelle di Brescia, Lecco e Sondrio, così come gli eventi atmosferici che hanno colpito diverse zone dall’Emilia Romagna a maggio 2019.

La lista dei Comuni colpiti da calamità va sempre individuata facendo riferimento alle ordinanze dei commissari delegati, e non ai Dpcm che proclamano lo stato d’emergenza, così come affermato dalle Entrate, seppure in materia di cedolare secca sugli affitti (interpello 470/2019).

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