Finanza

Fondo perequativo, gli aiuti già incassati riducono la base di calcolo

A parità di condizioni, riceve di più chi è stato indennizzato meno nei mesi scorsi

La correlazione tra contributo “perequativo” e altri aiuti a fondo perduto già ricevuti nel 2020-21 e la determinazione dei volumi di reddito da contrapporre sono due elementi essenziali per la corretta gestione della richiesta.

Il perequativo è stato pensato per ristorare gli effetti della perdita di redditività causata dalla pandemia nel 2020 e si caratterizza per il fatto che il riferimento è il «peggioramento del risultato economico» rispetto al 2019. Gli altri contributi a fondo perduto, invece, hanno avuto come base di calcolo il “calo di fatturato”: un dato mirato quindi ad apprezzare la sola diminuzione del volume delle vendite. Per il calcolo del nuovo contributo perequativo, a ogni modo, si deve tenere conto anche degli altri indennizzi a fondo perduto erogati agli stessi soggetti: a parità di condizioni.

È ora chiaro che questo meccanismo di ricalibratura opera in via indiretta, riducendo non l’importo del perequativo ma la base di calcolo per la sua quantificazione. Ed è evidente che in questo modo si allarga la platea dei soggetti interessati rispetto allo scenario prospettato nel caso in cui, invece, si fosse dovuto applicare lo scomputo diretto (si vedano gli esempi in pagina).

Risultati economici

Il sistema di calcolo del nuovo bonus si presta comunque ad altre considerazioni. Il peggioramento del risultato economico è calcolato assumendo la differenza negativa tra il reddito tassabile del 2020 e quello del 2019. Le Entrate hanno infatti precisato (provv. 227357 del 4 settembre) che per il «risultato economico dell’esercizio» si deve assumere il dato fiscale (per le Srl, ad esempio, il valore del rigo RF63) che tiene conto delle variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del richiedente. A prescindere dal fatto che il reddito fiscale quasi sempre ha poco a che vedere con il risultato effettivo della gestione economica (visto che risente delle riprese fiscali), va evidenziato che i contributi a fondo perduto del 2020 già transitati a conto economico sono già stati oggetto di una variazione diminutiva in dichiarazione, per cui il loro effetto sul “risultato economico” 2020 è già stato sterilizzato. Per determinare la base di calcolo del contributo perequativo, questa eliminazione va però ripetuta.

Operazioni societarie

Un aspetto critico nel calcolo attiene ai casi di “trasformazione aziendale”. La guida online dell’Agenzia precisa che gli importi del risultato economico d'esercizio relativi agli anni 2019 e 2020, nei casi di «trasformazione aziendale» successiva al 31 dicembre 2018, vanno determinati considerando le posizioni del richiedente e del «soggetto confluito». Non è chiaro, però, a quali operazioni ci si riferisca: se, cioè, alle sole evoluzioni soggettive (scissioni, fusioni, eccetera) o se anche a quelle oggettive (trasferimenti di azienda).

In relazione ai precedenti aiuti, l’Agenzia ha chiarito che, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, anche per i casi di trasferimenti di azienda, l’avente causa deve tenere conto dei volumi del dante causa (circolari 15/E e 22/E del 2020). Se questo approccio è quello confermato, anche nel perequativo l’avente causa deve tenere conto del «reddito fiscale» del dante causa per l’azienda trasferita (anche in affitto). È evidente che, se già il dato del fatturato del dante causa era di difficile reperibilità, l’acquisizione del reddito fiscale dell’azienda trasferita per la frazione di periodo in capo al dante causa è ancora più complicata, visti anche i tempi ristretti.

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