Adempimenti

Forfettari e minimi esclusi dall’esterometro

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Lo slittamento del termine di presentazione dell’esterometro al prossimo 30 aprile per tutti i contribuenti e, per i cosiddetti «facilitatori» che operano come marketplace, al successivo 31 maggio consente agli operatori e al fisco di definire meglio l’ambito soggettivo e oggettivo dell’adempimento. In effetti, l’individuazione del perimetro operativo dell’obbligo ha come conseguenza le scelte delle modalità di trasmissione dei dati e l’estrazione degli stessi dai gestionali.

La ricostruzione del perimetro soggettivo di operatività dell’esterometro presenta ad oggi ancora dei margini di dubbio. L’incertezza deriva dall’utilizzo, ai fini dell’individuazione dei contribuenti obbligati, della locuzione «soggetti passivi», contenuta al comma 3-bis dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015. Tale disposizione si limita, infatti, a richiamare i soggetti passivi di cui al precedente comma 3, il quale non solo impone l’obbligo di e-fattura per le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ma esclude espressamente dalla fatturazione elettronica i contribuenti minimi e quelli forfettari. Non è chiaro, in pratica, se debbano intendersi obbligati tutti i soggetti passivi di imposta, compresi quindi minimi e forfettari, o solo quelli tenuti all’adempimento della fatturazione elettronica.

Solamente in via interpretativa si può cercare di arrivare ad una soluzione che contemperi da un lato il dato normativo e, dall’altro, la finalità della disposizione, che è quella di contrastare l’evasione. Le posizioni assunte sinora dall’agenzia delle Entrate con la pubblicazione delle risposte a Faq della consulenza giuridica 8 del 7 febbraio 2019 e del successivo interpello 67 datato 26 febbraio hanno contribuito solo parzialmente a chiarire il quadro.

Più in particolare, tenuti all’invio sono i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Sono esclusi i soggetti identificati in Italia: al riguardo proprio la risposta fornita con l’interpello n. 67/E/2019 sembra potere meglio chiarire il quadro di riferimento, in quanto l’Agenzia sottolinea come l’adempimento sia posto a carico solamente dei contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Non è stato quindi effettuato un richiamo, come nella norma, ai soggetti passivi ma si parla solamente di residenti e stabiliti i quali, sempre partendo dal dato normativo, costituiscono i contribuenti obbligati alla fatturazione elettronica. Da ciò si può desumere, in attesa di una posizione ufficiale, che sono esclusi dall’esterometro tutti i soggetti non tenuti alla e-fattura, e quindi anzitutto i contribuenti forfettari e in regime di vantaggio. Inoltre, in tale esclusione potrebbero essere ricompresi anche gli operatori sanitari, per i quali nel 2019 vi è un divieto ad emettere fatture elettroniche, le associazioni sportive dilettantistiche e gli imprenditori agricoli.

Ulteriore esclusione riguarda, sul piano oggettivo, in virtù del principio dello «once only», i dati delle operazioni documentate con bolletta doganale o di quelle transitate attraverso il sistema Otello per il tax free shopping. Analoga esclusione per operazioni per le quali è stata emessa e-fattura: ad esempio nei confronti di un identificato a cui la fattura è stata inviata utilizzando il codice convenzionale a sette zeri oppure inviando allo Sdi l’e-fattura con il codice a sette ics e, quindi, in questo secondo caso avendo già adempiuto all’esterometro.

Lo schema del Dpcm

Agenzia delle Entrate, interpello, risposta 67 del 26 febbraio 2019

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