Imposte

Forfettari e minimi, scatta l’ora dei versamenti: i calcoli per evitare sanzioni

L’acconto non è dovuto se il rigo LM42 di Redditi riporta un’imposta a debito non superiore a 51,65 euro. Se l’importo è tra 51,65 e 257,52 euro, si paga in unica soluzione entro il 30 novembre

di Federico Gavioli

Entro il 30 giugno scade il termine per il pagamento del saldo e il primo acconto dell’imposta sostitutiva per i soggetti titolari di partiva Iva:

• in regime forfettario agevolato;

• in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, regime dei minimi, anche se va precisato, si tratta di ipotesi ormai residuali.

Va ricordato, tuttavia, che i contribuenti interessati possono scegliere di differire il pagamento di 30 giorni (il termine del 30 luglio 2022 cade di sabato e quindi slitta al 22 agosto 2022) maggiorando l’importo dovuto dello 0,4% a titolo di interesse; il secondo acconto, è da corrispondere entro il 30 novembre e non può, invece, essere rateizzato.

Il regime forfettario

Il regime forfettario è stato istituito dalla legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma da 54 a 89, della legge 190/2014) ed è stata più volte modificato nel tempo dal legislatore. Interessa i titolari di partiva Iva che realizzano un reddito di lavoro autonomo ovvero d’impresa nei limiti di ricavi o compensi contenuti nella normativa in questione.

La legge di Bilancio per il 2020 (legge 160/2019) ha rivisto la disciplina prevedendo che dal 1° gennaio 2020 possono accedere al regime agevolato i soggetti che nel periodo d’imposta precedente:

• non hanno realizzato ricavi o compensi superiori a 65mila euro;

• abbiano sostenuto spese di ammontare complessivamente inferiore a 20mila euro lordi relativi a compensi per lavoratori dipendenti e per collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro sostenute per il coniuge, i figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

Come si calcola la sostitutiva

I titolari di partita Iva che aderiscono al regime forfettario determinano l’imposta applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo di imposta di riferimento il coefficiente di redditività, diversificato per codice Ateco (allegato 4 della legge di Bilancio 2015, come successivamente modificata).

Tale importo è assoggettato a imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 15%, ovvero del 5% per i primi cinque periodi d’imposta per i soggetti che iniziano per la prima volta una attività e rispettano le condizioni all’articolo 1, comma 65, della legge di Stabilità 2015.

L’acconto entro il 30 giugno non è dovuto se il rigo LM42 («Differenza») del modello Redditi Persone fisiche riporta un’imposta a debito di importo non superiore a 51,65 euro. Se l’importo indicato al rigo («Differenza») è compreso tra 51,65 e 257,52 euro, l’acconto è dovuto in un’unica soluzione entro il 30 novembre.

Se invece l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro l’acconto è dovuto in due rate:

• la prima rata (50 per cento) entro il 30 giugno, con possibilità di differire il pagamento di trenta giorni, nonché di rateizzare la somma dovuta;

• la seconda rata (50 per cento) entro il 30 novembre in un’unica soluzione.

I soggetti interessati a tale adempimento versano l’importo tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo :

• 1790: acconto prima rata;

• 1791: acconto seconda rata o in unica soluzione;

• 1792: saldo.

Va, infine, evidenziato che i soggetti forfettari che hanno avviato un’attività nel 2021 non devono versare l’acconto di imposta perché è assente la base di calcolo.

Il regime dei minimi

La stessa identica scadenza del prossimo 30 giugno, con l’eventuale proroga differita di trenta giorni, vale anche per i titolari di partiva Iva che rientrano “ancora” nel regime dei minimi.

I contribuenti che hanno optato per il regime di vantaggio fiscale per l’imprenditoria giovanile e per lavoratori in mobilità vedono assoggettarsi il loro reddito d’impresa o di lavoro autonomo ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Irap e dell’Iva, ridotta al 5 per cento.Tale imposta sostitutiva va liquidata con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i soggetti Irpef.

I codici tributo da indicare sul modello F24 sono:

• 1793: acconto prima rata;

• 1794: acconto seconda rata;

• 1795: saldo.

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