I temi di NT+Modulo 24

Forfettari, fattura elettronica verso i committenti esteri con il codice «N2.1»

Il tipo fattura potrà essere il TD01 (fattura), TD06 (parcella) o TD24 (fattura differita) e se l’operazione è di ammontare superiore a 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo

di Rosario Farina

Dal 1° luglio anche per i forfettari è scattato l’obbligo di emettere fattura elettronica. Restano fuori dall’obbligo - ma ciò non impedisce che possano adottare spontaneamente il formato elettronico - solo quelli che l'anno scorso non hanno superato la soglia di 25mila euro di ricavi/compensi. Per questi ultimi, c'è tempo fino al 2024.

Contesto normativo

Il Dl 36/2022, con il comma 2 dell'articolo 18, ha abrogato la norma che esonerava i forfettari dall'emissione delle fatture in formato elettronico.

Le regole attuative sono contenute nel comma 3 dell’articolo 18; in particolare, la norma prevede la decorrenza dell’obbligo:

• dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 25mila euro (ragguagliati ad anno),

• dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri, fatta salva l’ipotesi dell’adesione spontanea alla fatturazione elettronica.

La modifica ha avuto effetto dal 1° luglio 2022 e riguarda tanto le fatture che le note di variazione, e queste ultime indipendentemente dal formato del documento cui si riferiscono quindi anche relative a fatture analogiche emesse entro il 30 giugno 2022.

Un tema da analizzare è quello della modalità di determinazione dell’ammontare dei ricavi/compensi del 2021. A tal fine si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno 2021: coloro che già applicavano il regime forfettario e coloro che applicavano il regime di contabilità semplificata devono utilizzare il criterio di cassa e devono fare riferimento ai compensi incassati e non a quelli fatturati; i contribuenti che, invece, applicavano il regime ordinario devono calcolare l’ammontare applicando il principio di competenza.

I contribuenti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2022, non avendo conseguito ricavi/percepito compensi nel 2021, saranno obbligati dal 1° gennaio 2024.

Bisogna fare attenzione per chi ha aperto la posizione Iva nel 2021 perché il superamento della soglia va verificato effettuando il ragguaglio ad anno. Per esempio, se è stata attivata la partita Iva a luglio 2021 e "incassato" nel medesimo anno 15 mila euro, l’obbligo della fatturazione elettronica è maturato già dallo scorso 1° luglio.

Le stesse previsioni valgono anche per:

• i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio;

• i soggetti che applicano il regime forfettario;

• le associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi dall’esercizio di attività commerciali, per un importo non superiore a 65mila euro (con proventi oltre tale limite, la fattura andava emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta).

Solo per il terzo trimestre 2022 (ossia da luglio a settembre) non scatteranno sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997, anche se la fattura elettronica sarà emessa oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione ma entro il mese successivo, se la fattura elettronica sarà emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, giusta previsione dell’articolo 18, comma 3, secondo periodo, del Dl 36/2022. Per esempio, per le fatture elettroniche relative a operazioni effettuate in luglio, oltre alla data del 31 agosto scatta l’applicazione delle sanzioni.

La sanzione disapplicata nel periodo della moratoria è quella per la violazione di obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile ed è compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione da 250 a 2mila euro (articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997).

Resta ferma la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso e di ridurre la sanzione in funzione del tempo con cui la violazione viene sanata (per esempio, per la correzione della violazione entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione si applicherebbe in misura pari a 1/9 del minimo).

Anche per i forfettari, così come per gli altri soggetti che non beneficeranno più dell’esonero dall’e-fattura, diverrà tuttavia necessaria la comunicazione delle operazioni transfrontaliere attive e passive (esterometro), da eseguirsi, per le operazioni dal primo luglio in avanti, utilizzando il formato .xml della fattura. Chi decide di emettere l’e-fattura per un’operazione nei confronti di un non residente, dovrà tuttavia tener conto del termine di presentazione dell’esterometro, dato che la moratoria per le sanzioni riguarda solo l’emissione "tardiva" della fattura e non l’adempimento comunicativo.

Impatti nei processi aziendali

I soggetti forfettari devono applicare le regole previste per la generalità dei soggetti in base alle norme e specifiche tecniche vigenti per la fatturazione elettronica.

Questo significa che la fattura elettronica è obbligatoria per tutte le operazioni verso soggetti residenti/stabiliti, mentre resta una facoltà per quelle effettuate nei confronti di soggetti esteri, ancorché identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia.

Il passaggio al formato elettronico con collegata conservazione del documento nella stessa modalità non impone alcun cambio di numerazione dei documenti né l’obbligo di tenuta di registri sezionali ad hoc (vedi Faq dell’agenzia delle Entrate 33/2018).

In particolare la risoluzione 1/E del 10 gennaio 2013 prevede che la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, per esempio, alle fatture numero 21, 22 e 23 del 30 giugno 2022 (analogiche) possono succedere la numero 24 e 25 del 1° luglio 2022 elettroniche, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali.

Si ricorda che l’emissione di fatture in formato elettronico trascina con sé anche l’obbligo di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto previsto dall’articolo 39 del Dpr 633/1972. Per i contribuenti tenuti al nuovo adempimento può essere opportuno avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dalle Entrate, aderendo attraverso la propria area riservata sul sito dell’Agenzia (sezione «Fatture e corrispettivi»).

Adozione della fatturazione elettronica per i forfettari

Il forfettario che oggi emette fattura cartacea non addebita l’Iva e si limita a dare conto dell’applicazione del regime agevolato indicandone i riferimenti normativi.

In caso di emissione di fattura elettronica, a differenza dei soggetti "ordinari", bisogna indicare nell’apposito campo del tracciato Xml il regime fiscale adottato (RF19) e la maggior parte dei software in commercio propongono automaticamente la dicitura e il riferimento normativo che si è soliti indicare sulle fatture cartacee «Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 e successive modificazioni». Il codice natura da valorizzare per le operazioni "interne" è «N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi», come specificato nella guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro dell’agenzia delle Entrate.

I forfettari si troveranno inoltre a dovere gestire, nel caso in cui non abbiano precedentemente già aderito in modo volontario all’invio delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio (Sdi), il processo informatico di emissione e le norme Iva per evitare errori nella gestione dei «Codici natura» e dei «Tipo documento».

La trasmissione della fattura immediata elettronica al Sistema di interscambio deve essere effettuata entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Il momento di effettuazione dell’operazione, si ricorda, coincide con la consegna o spedizione del bene o con l’incasso del corrispettivo nel caso l’operazione consista in una prestazione di servizi (articolo 6 del Dpr 633/1972). Pertanto, ipotizzando di aver effettuato un’operazione il giorno 15 del mese, la fattura deve essere emessa entro il giorno 27 dello stesso mese. Per le cessioni o prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese allo stesso acquirente o committente, documentate da un ddt o un documento analogo, è possibile emettere una fattura differita e inviarla allo Sdi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice, l’agenzia delle Entrate ha predisposto una serie di servizi gratuiti per gli utenti:

• una procedura web accessibile sul sito dell’agenzia delle Entrate nella sezione «Fatture e corrispettivi» (tale procedura consente di predisporre e trasmettere le fatture elettroniche);

• un’app per dispositivi mobili denominata «FatturAe» (questa procedura consente anche di trasmettere le fatture elettroniche);

• un software stand alone rilasciato dall’agenzia delle Entrate e installabile su Pc (tale procedura consente solo di predisporre e salvare i file delle fatture elettroniche).

Per le fatture attive i forfettari non dovranno sempre utilizzare il codice «N2.2» in quanto le prestazioni di servizi rese a soggetti non residenti rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972.

Infatti, in base a quanto stabilito dal comma 58 della legge 190/2014 e alle indicazioni della circolare 10/E del 2016, nel caso di prestazioni di servizio rese a un committente, soggetto passivo d’imposta stabilito in un altro Paese Ue, «va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del Dpr 633/1972)», oltre che compilato l’elenco Intrastat. In tal caso, bisognerà indicare per queste operazioni il codice «N2.1 – Operazioni non soggette a Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972», oltre che la dicitura «inversione contabile» («operazione non soggetta» in caso di committente extraUe).

Il tipo fattura potrà essere il TD01 (fattura), TD06 (parcella) o TD24 (fattura differita) e se l’operazione è di ammontare superiore a 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo, esattamente come accadeva per la fattura cartacea. Mentre su quest’ultima, però, quando era emessa in modo cartaceo il bollo era assolto sull’originale mediante apposizione del contrassegno, adesso è necessario pagare quello virtuale da eseguire semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale «Fatture e corrispettivi» l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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