Imposte

Forfettari, plusvalenze e minusvalenze fuori dal calcolo dell’imposta

Il reddito dei contribuenti viene determinato per cassa tenendo in considerazione solo i ricavi o compensi

di Gianluca Dan

I contribuenti che aderiscono al regime forfettario in presenza delle condizioni stabilite dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014 applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali e Irap al 15%, ulteriormente ribassata al 5% per i primi cinque anni di attività per le nuove iniziative produttive.

Il numero dei soggetti forfettari si è ampliato a seguito dell’incremento del limite dei ricavi/compensi conseguiti, che non devono superare i 65mila euro. La determinazione del reddito forfettario è molto semplice, in quanto non viene determinato dalla contrapposizione dei ricavi/compensi con i costi/spese sostenute, ma semplicemente applicando ai ricavi o compensi percepiti nel 2020, con il criterio di cassa, lo specifico coefficiente di redditività individuato in base al codice Ateco dell’attività esercitata.

I contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente.

I contribuenti forfettari che svolgono più attività contraddistinte da diversi codici Ateco devono prestare attenzione verificando:

1- Se le attività rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli individuati, in base ai settori merceologici nella tabella sopra riportata, il contribuente compila un unico rigo del modello (rigo LM22, indicando, in colonna 1 il codice Ateco relativo all’attività prevalente, in colonna 2 il relativo coefficiente di redditività, in colonna 3 il volume totale dei compensi e corrispettivi, e in colonna 5 il relativo reddito determinato forfetariamente);

2- Se invece le attività rientrano in differenti gruppi, come individuati in base alla predetta tabella, il contribuente deve compilare un distinto rigo, da LM22 ad LM27 per le attività rientranti in uno stesso gruppo, indicando, in colonna 1 il codice ATECO dell’attività prevalente nell’ambito dello stesso, in colonna 3 l’ammontare dei compensi e corrispettivi riguardanti tutte le attività ricomprese nello stesso gruppo, e in colonna 5 il prodotto di quest’ultimo importo per il corrispondente coefficiente di redditività, indicato in colonna 2.

Plusvalenze e minusvalenze nel regime forfettario

Il reddito dei contribuenti forfettari viene determinato per cassa tenendo in considerazione solamente i ricavi o compensi mentre le plusvalenze e le minusvalenze realizzate durante il regime non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfettario. Non assumono rilevanza neppure le sopravvenienze, sia attive che passive.

FACSIMILE

Il regime forfettario differisce per questo aspetto dal regime di vantaggio (c.d. regime dei minimi) nel quale concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione.

Sulla base della non concorrenza alla formazione del reddito delle plus/minusvalenze, l’agenzia delle Entrate con la risposta n. 391/2019 ha confermato che l’estromissione dei beni non assume alcuna rilevanza fiscale qualora la relativa plusvalenza sia realizzata in vigenza del regime forfetario.

Data l’irrilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze, al momento del passaggio da un regime semplificato o ordinario a quello forfettario, le quote residue di componenti positivi e/o negativi di reddito, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in attuazione delle regole fissate dal Tuir, devono essere utilizzate interamente nel periodo immediatamente precedente all’adozione del regime agevolato. Tale disposizione si applica, altresì, anche ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini Irap.

Tra i componenti positivi a riporto negli esercizi successivi per un’impresa in contabilità semplificata o ordinaria vi sono quelli realizzati a titolo di plusvalenza che, a norma dell’articolo 86 del Tuir, possono essere imputati nell’esercizio stesso in cui sono realizzati o, a scelta del contribuente, per i beni posseduti per almeno tre anni, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi, nonché i proventi in denaro e in natura di cui al comma 3 lett. b), dell’articolo 88 del Tuir, che sono imputabili nel medesimo modo previsto per le plusvalenze.

Tra i componenti negativi vi sono ad esempio le spese di manutenzione, previste dal comma 6 dell’articolo 102 del Tuir che, per la parte eccedente il 5% del valore dei beni ammortizzabili, sono utilizzabili nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei 5 esercizi successivi.

Immobili

Particolare è anche la gestione degli immobili in quanto non vanno considerati ai fini del regime forfettario. Pertanto, il reddito prodotto dagli immobili strumentali o patrimoniali eventualmente posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fisica titolare dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo (Circolare n. 10 del 4 aprile 2016).

Tale immobile dovrà essere indicato nel quadro RB della dichiarazione dei Redditi assoggettando a tassazione la relativa rendita catastale o il canone di locazione (se superiore alla rendita catastale) previo abbattimento forfettario, salvo applicazione della cedolare secca.

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