Forfettari, la seconda attività aumenta le chance di permanenza
L’accesso al regime agevolato forfettario, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile solo per i soggetti che possiedono alcune caratteristiche. Nello specifico, per accedere e permanere nel regime forfettario, i ricavi/compensi relativi all’anno precedente devono essere non superiori ai limiti indicati in una apposita tabella che sono di importo diverso a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata. In tal senso, come afferma l’articolo 1, comma 55, lettera b) della legge 190/2014, se un contribuente esercita più attività all’interno del regime forfettario (con Ateco differenti), ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.
In caso, quindi, di esercizio contemporaneo di un’attività di commercio all’ingrosso (ricompresa nella divisione 45 dei codici Ateco) e di un’attività di intermediario del commercio (gruppo 46.1) il limite di ricavi annui da non superare per non fuoriuscire dal regime sarà pari a 50mila euro.
Di conseguenza, per un contribuente esercitante un’attività di intermediario (che ha un limite di ricavi annui pari a 25mila euro) risulterà sufficiente porre in essere una vendita di qualche euro riferita ad un’attività secondaria di commercio all’ingrosso/dettaglio per splafonare il limite massimo in regime forfettario delle proprie operazioni attive anche da intermediario del commercio, senza in alcun modo interferire nella fruizione delle agevolazioni fiscali forfetarie anche nei successivi periodi di imposta.
In sostanza, un contribuente che, nel 2017, avesse svolto contemporaneamente l’attività di intermediario del commercio e quella di commercio all’ingrosso, compilerà, a partire dal rigo LM22 del modello Redditi 2018, due righi del quadro e applicherà il coefficiente di redditività del 62% sui ricavi della prima attività (ad esempio 49.900 euro da intermediario) e quello del 40% sui ricavi della seconda (ad esempio 100 euro) e, in assenza di disposizioni legislative e di prassi contrarie, egli potrà tranquillamente persistere nel regime forfettario anche per il periodo di imposta 2018, in quanto né la circolare 10/E/2016, che pure ha fornito molteplici chiarimenti sui requisiti d’accesso/esclusione dal regime forfettario, né le istruzioni ministeriali del modello Redditi 2018 escludono che tale eventualità possa interferire con la persistenza nel regime dei pluriattività in regime forfettario che vertano in una simile ipotesi.
A questo punto, sembra pacifico che l’indicazione da assumere per verificare anno per anno se si è ammessi, o meno, al regime forfettario per i contribuenti che svolgono più attività è sempre e solo quello del limite quantitativo più elevato dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate, a prescindere da quale sia l’attività prevalente effettivamente esercitata e con ciò potendo concretamente realizzarsi l’idoneità di un’attività secondaria ad elevare il limite tabellare anche di quella principale.