Imposte

Forfettari, lo spartiacque di detrazione e prima liquidazione Iva per non restare nel regime ordinario

Oltre il 16 febbraio per i mensili o il 16 maggio per i trimestrali non si può più entrare nel regime agevolato

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di Gabriele Ferlito

La risposta a interpello 378/2021 delle Entrate ha affrontato il tema riguardante la possibilità di passare “in corsa” dal regime di tassazione ordinario al regime forfettario. Il caso oggetto dell’interpello era piuttosto singolare, trattandosi di un professionista con partita Iva che, pur avendo i requisiti per applicare il forfettario, aveva emesso tutte le fatture dell’anno 2020 in regime ordinario e riteneva di potere rettificare la propria condotta “ex post”, all’inizio del 2021.

Non stupisce la risposta negativa fornita dalle Entrate. Tuttavia, l’interpello è l’occasione per ricordare quando è invece legittimo il “ripensamento” in corso d’anno del proprio regime fiscale. Proprio per effetto dell’emergenza pandemica, infatti, sono molti i contribuenti che hanno visto scendere i propri ricavi/compensi annuali sotto la soglia dei 65mila euro e che, di conseguenza, dall’anno successivo possono adottare il regime forfettario. Ma cosa accade se, fin dall’inizio del nuovo anno, il contribuente non adegua la propria modalità di fatturazione al regime forfettario (in termini di Iva e ritenute) e continua ad applicare il regime ordinario? È possibile modificare in corsa il proprio comportamento per rientrare nel forfettario?

Al riguardo, l’agenzia delle Entrate riconosce importanza determinante al comportamento concludente del contribuente, in forza dell’articolo 1 del Dpr 442/1997: «L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività».

Il concetto di «comportamento concludente» è stato approfondito dalle Entrate nella circolare 7/E/2008. In particolare, emerge è che non è considerato comportamento concludente:

1) l’emissione di una fattura con addebito dell’Iva, dato che tale comportamento potrebbe essere stato causato da incertezze applicative della nuova normativa e non da una precisa volontà di avvalersi del regime ordinario;

2) l’emissione di un documento commerciale nel quale è indicato l’ammontare dell’Iva;

3) l’istituzione e la tenuta dei registri delle fatture emesse, corrispettivi ed acquisti, visto che gli stessi possono essere adottati al solo fine di monitorare i requisiti di permanenza nel regime agevolato.

Se ne ricava che il comportamento del contribuente potrà essere considerato in modo inequivocabile espressivo della scelta per il regime ordinario solamente se, oltre ai comportamenti sopra indicati (ad esempio, l’emissione di fatture con Iva), il contribuente abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo.

Su queste basi, la data vincolante è quella di scadenza della prima liquidazione Iva periodica, che per i soggetti “mensili” è il 16 febbraio, mentre per i soggetti “trimestrali” è il 16 maggio.

Prima di queste date è ancora possibile passare dall’ordinario al forfettario correggendo la fatturazione, altrimenti si cristallizzerà il comportamento concludente e il “salto” non sarà più consentito.

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