Forfettari, il superamento del limite di ricavi o compensi non determina l’uscita immediata
Il regime forfettario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito del limite di ricavi e compensi fissato nella misura di 65mila euro e indipendentemente dall’ammontare dei ricavi che viene stato realizzato nell’anno. Ad esempio un professionista che nel 2018 ha realizzato compensi di ammontare non superiore a 65mila euro, nel 2019 può applicare il regime forfettario anche se i proventi risulteranno di centinaia di migliaia di euro. Il contribuente applicherà il regime ordinario dall’anno 2020.
L’agenzia delle Entrate ha confermato questo principio in una risposta fornita ieri a Telefisco. In effetti il dato normativo non lascia dubbi che nel periodo di imposta di applicazione del regime forfettario non ci sono limiti di ricavi e compensi e sull’intero ammontare del reddito si applica l’imposta sostituiva del 15 per cento. Addirittura se il contribuente ha intrapreso una nuova attività senza che nel triennio precedente abbia aperto la partita Iva oppure se dipendente non prosegua la medesima attività (articolo 1, comma 65 della legge 190/2014) può applicare l’imposta sostitutiva del 5 per cento.
Le conseguenze di questa situazione appaiono clamorose nel senso che potrebbe accadere che una persona fisica possa realizzare un reddito molto consistente assolvendo l’imposta sostituiva in misura proporzionale e poco elevata, ma è sempre stato così. Molti regimi agevolati vengono generati dal volume d’affari dell’anno precedente e rimangono agevolati per l’intero periodo di imposta successivi. Unica eccezione il regime dei minimi (Dl 98/2011) che prevedeva il mantenimento del regime solo nel caso in cui i ricavi superassero di non oltre il 50% il limite di 30mila euro. Ma è un’ipotesi veramente marginale quella in cui un contribuente forfettario produca ricavi molto elevati. Semmai l’amministrazione finanziaria deve preoccuparsi del caso contrario e cioé quello che i contribuenti comprimano i ricavi e compensi al fine di permanere nel regime forfettario.
Le opzioni precedenti
L’Agenzia ha inoltre precisato che un contribuente in regime di contabilità ordinaria nell’anno 2017 e 2018, qualora abbia realizzato nel 2018 un ammontare di ricavi non superiore a 65mila euro può applicare il regime forfettario nel 2019. Ciò in quanto il vincolo triennale derivante dalla opzione per il regime ordinario viene meno in quanto siamo in presenza di modifica del sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative (articolo 1 del Dpr 442/1997). Quindi il regime forfettario può essere applicato dalle persone fisiche che svolgono una attività di impresa o professionale e che nel 2018 hanno realizzato un ammontare di ricavi o compensi di ammontare non superiore a 65mila euro, indipendentemente dal regime applicato nell’anno precedente. Anche nel caso di applicazione del regime dei minimi (Dl 98/2011) il contribuente può entrare nel regime forfettario e può applicare l’imposta sostitutiva del 5% sul reddito determinato forfettariamente (comma 87, legge 190/2014) entro il limite massimo di cinque anni a partire dall’anno di inizio della attività. Attenzione ai contribuenti che applicano il regime dei minimi che se realizzano proventi di ammontare non superiore a 30mila euro e non hanno ancora compiuto i 35 anni di età, conviene loro di rimanere nei minimi in quanto solo in tale regime possono usufruire della sostitutiva del 5% fino al trentacinquesimo anno di età.
Le Entrate hanno confermato anche la libertà di scegliere il regime forfettario per coloro che nel 2018 hanno applicato il regime semplificato nel primo anno di attività (articolo 18 del Dpr 600/1973). L’Agenzia li considera due regimi naturali che pertanto possono consentire la fuoriuscita senza vincoli temporali. A maggior ragione non comporta alcun vincolo di permanenza nel regime semplificato il caso in cui il contribuente ha optato per la determinazione del reddito con il metodo della registrazione Iva (articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973).