Imposte

Formazione «4.0», agevolabili anche i corsi on line

di Paola Bonsignore e Agnese Menghi

Prorogato al 2019 il credito d'imposta Formazione 4.0 riservato alle imprese che investono nella formazione del personale dipendente, che potrà assumere anche la forma del corso online.

Grandi esclusi, continuano a restare, però, i professionisti che sostengono spese per l'aggiornamento/formazione del proprio personale dipendente.

Le modalità attuative del credito Formazione 4.0 sono state dettate dal Dm 4 maggio 2018 e chiarite con la circolare Mise 3 dicembre 2018, n. 412088; mentre con la risoluzione 6/E/2019 è stato istituito il codice tributo 6897 per il suo utilizzo in compensazione.

In base alle disposizioni e ai chiarimenti contenuti nei suddetti documenti normativi e di prassi, non tutte le spese di formazione saranno incluse nella determinazione del credito d'imposta in commento, dovendosi escludere, per esempio, le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione (articolo 1, comma 49 della legge 205/2017).

Viceversa, sono ammesse le attività didattiche, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento da parte del personale dipendente delle conoscenze sulle tecnologie previste dal Piano 4.0 e individuate dall'allegato A della legge di Bilancio 2018 (c.d. tecnologie abilitanti).

I corsi non dovranno, necessariamente, essere tenuti in aula, ma potranno essere attivate anche delle lezioni online o in modalità e-learning. A chiarirlo è stato il Mise con la circolare 3 dicembre 2018, precisando che sono ammesse anche «le attività formative … organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità "e-learning" e cioè in modalità diversa rispetto alla tradizionale modalità c.d. "frontale" o "in aula"».

Va, però, evidenziato che le imprese che intendono ricorrere ai corsi in streaming dovranno attivare particolari metodologie di controllo atte ad assicurare l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.

In particolare, è richiesta l'interattività dei corsi, nel senso che devono essere previsti specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall'utente. I momenti di verifica devono essere quattro per ogni ora di corso, a cui si va ad aggiungere l'"esame" finale. Le domande devono avere una struttura a risposta multipla e, in caso di risposta errata a una delle domande durante il corso, il dipendente dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso potrà continuare. Anche il test finale prevede due quesiti a risposta multipla per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.

Tali disposizioni si applicano ai corsi online realizzati successivamente alla pubblicazione della circolare del Mise, mentre per le attività seguite prima del 3 dicembre 2018 dovevano essere rispettati i requisiti generali imposti dalla norma.

Ai fini documentali a riprova della frequenza del corso, la citata circolare ha precisato che relativamente all'obbligo di sottoscrizione congiunta dei registri nominativi da parte del dipendente e del docente, si ritiene sufficiente il rilascio dalla piattaforma delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative.

Per approfondire: Agevolazioni alle impres. La rimodulazione dei benefici fiscali dopo il decreto Fiscale e la legge di Bilancio, in edicola e on line.

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