Adempimenti

Fotovoltaico, sì al modello per restituire le imposte

Chi aderisce mette in salvo le tariffe incentivanti del III, IV e V conto energia ma rinuncia al contenzioso

di Giorgio Gavelli

Pronta la procedura che le imprese possono seguire per versare il risparmio fiscale determinato con la Tremonti ambiente (articolo 6, legge 388/2000), mettendo così in salvo le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto energia ma rinunciando nel contempo ad eventuali contenziosi.

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato, con qualche giorno di ritardo rispetto alla scadenza di fine febbraio prevista dall’articolo 36 del Dl 124/2019, il provvedimento direttoriale datato 6 marzo con il modello di comunicazione e le relative istruzioni.

La norma prevede – relativamente ai Conti energia disciplinati dai decreti 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 - che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti sia subordinato al pagamento, senza compensazione alcuna, di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione a suo tempo effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione ambientale, l’aliquota d’imposta (Ires o Irpef) di tempo in tempo vigente.

Entro il prossimo 30 giugno le imprese interessate, oltre al versamento, devono presentare una comunicazione di definizione, indicando l’eventuale pendenza di giudizi e assumendo l’impegno a rinunciarvi. In attesa del pagamento – ma dietro presentazione della comunicazione, che in tal caso andrebbe anticipata – l’eventuale giudizio viene sospeso dal giudice tributario. Se la definizione non viene poi perfezionata con il versamento delle somme dovute, il giudice revoca la sospensione su istanza di parte, altrimenti dispone l’estinzione del giudizio. Nell’ipotesi in cui l’impresa non aderisca alla definizione il Gse applicherà le decurtazioni degli incentivi di cui al Dlgs n. 28/2011, che prevede recuperi di varia intensità.

Dalle istruzioni si comprende che per le imprese individuali e per i soci di società di persone (e di società di capitali in trasparenza fiscale), la somma da versare è determinata applicando alla variazione in diminuzione le aliquote vigenti al tempo per gli scaglioni di reddito di cui all’articolo 11 del Tuir, tenuto conto del reddito complessivo netto dichiarato (pro quota socio per gli enti collettivi). In pratica, la variazione viene sommata “ora per allora” al reddito complessivo netto dichiarato da ciascuno, applicando poi le aliquote corrispondenti ai vari scaglioni del periodo interessato. Se il soggetto nel frattempo non è più socio, la somma da versare viene determinata sulla base delle aliquote progressive, senza conteggiare il reddito complessivo netto del soggetto.

La norma non prende in considerazione il fatto che alcune imprese potrebbero aver conseguito una perdita a seguito della variazione in diminuzione, e non averla ancora compensata con reddito imponibile. A quanto pare occorre versare tutto l’importo richiesto, “salvando” così la residua perdita.

Al momento, la comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto che ha esercitato l’opzione con firma digitale (o autografa ma accompagnata da copia di un documento di identità), va inviata unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio competente dell’Agenzia in base al domicilio fiscale. Non sono ammesse modalità diverse.

Restano perplessità sul recupero integrale dell’agevolazione fiscale causata da un “divieto di cumulo” con quella tariffaria che pare opinabile dal punto di vista giuridico, tanto è vero che la tesi è stata contestata sia dalla giurisprudenza tributaria che da quella amministrativa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©