Controlli e liti

Frode su fatture emesse all’interno del consorzio: la condotta evasiva è nota

Per la Ctr Lazio 2107/10/2021 da diversi elementi emerge che l’organizzazione «ispirava» le cooperative

immagine non disponibile

di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Quando il destinatario detrae l’imposta relativa a fatture emesse da soggetti a lui particolarmente “vicini”, è difficile sostenere che non sia consapevole o perlomeno che non sia in condizioni di conoscere che i fornitori non versavano l’Iva addebitata e compivano altri importanti inadempimenti ai propri obblighi tributari. Ne deriva la legittimità del recupero del tributo, indipendentemente dalla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.

In tal senso ha deciso la Ctr Lazio 2107/10/2021 (presidente Musilli, relatore Ciccone) in un caso che vede coinvolto un consorzio e le società cooperative consorziate in relazione a un insieme di operazioni che avrebbero lo «scopo di frodare il fisco». In pratica, considerata la struttura del consorzio che, per sua intrinseca natura, è «deputato a ripartire e coordinare le complessive attività sulle diverse cooperative», e rilevato che nel caso di specie vi sono plurimi elementi di collegamento fra le varie entità, i giudici concludono che il consorzio non poteva non sapere delle condotte evasive delle consorziate.

Le circostanze portano a valutare la riferibilità della gestione della varie cooperative al medesimo centro decisionale «identificabile nello stesso Consorzio». La sentenza lascia cioè intuire che la frode non solo fosse conoscibile e conosciuta dal contribuente, ma addirittura che questi ne fosse in qualche modo ispiratore. In questa prospettiva, giocano un ruolo decisivo numerosi fattori, fra cui: coincidenza di sedi legali/operative, stesso depositario delle scritture contabili, coincidenza di rappresentanti legali, passaggi di personale fra cooperative, nomina di legali rappresentanti nullatenenti successivamente alla commissione di rilevanti violazioni fiscali, oltre al fatto che i costi del consorzio sono quasi interamente rappresentati dalle prestazioni rese dalle consorziate.

È però opportuno segnalare come spesso gli uffici, al fine di disconoscere il diritto alla detrazione Iva, siano portati a valorizzare circostanze assai meno probanti e assolutamente giustificate o giustificabili, “unendo i puntini” di fatti e circostanze pacifiche in un'ottica di normalità economica e di libere scelte imprenditoriali, una volta escluso il coinvolgimento nella frode (che talora non è nemmeno ipotizzata in sede di verifica/accertamento). Al di là del caso in esame, bisognerebbe allora evitare che singoli elementi, in sé privi di effettivo valore segnaletico, possano trasformarsi in valide presunzioni alla luce dell'infedeltà fiscale del fornitore e dell'impossibilità di perseguirlo utilmente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©