Controlli e liti

Frode Iva, prescrizione a due vie

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di Laura Ambrosi

La disapplicazione della prescrizione nei reati tributari necessita di una preventiva verifica del giudice circa la sussistenza di una frode di rilevantissima entità e gravità per diversi episodi. In assenza di tali caratteristiche, rimangono valide le ordinarie regole previste dal Codice penale nazionale. A confermare questi principi è la Cassazione con la sentenza n. 45751 depositata ieri.

Un contribuente veniva indagato per il reato di omessa dichiarazione Iva e Irpef relativamente all’anno di imposta 2006. Entrambi i giudici di merito ritenevano di non doversi procedere per prescrizione del reato.

Il procuratore generale ricorreva così per Cassazione lamentando un vizio di motivazione della decisione di appello perché non era spiegata la scelta di disapplicare i principi della Corte di giustizia (sentenza Taricco, C-105/14)in tema di prescrizione dei reati Iva. Tale pronuncia ha precisato che il giudice italiano deve disapplicare gli articoli 160 e 161 Codice penale, perché queste disposizioni, fissando un limite massimo al corso della prescrizione, impediscono di fatto all’Italia di adempiere agli obblighi di tutela effettiva degli interessi finanziari europei.

Sono stati così individuati alcuni presupposti per poter disapplicare le predette norme e, segnatamente:

sussistenza di una frode Iva, la quale senz’altro contrasta con gli interessi finanziari dell’Ue;

gravità della frode che abbia cagionato un danno rilevante per le casse dell’erario. La Corte di cassazione è ripetutamente intervenuta sull’argomento ritenendo, a seconda del caso specifico, alcune volte applicabili i principi della sentenza Taricco (Cassazione n. 2210/2016), altre volte non applicabili (da ultimo Cassazione n. 4514/2017)

La Corte Ue sul punto non aveva chiarito il concetto di gravità e, quindi, se dovesse trattarsi di una gravità “qualitativa” (si pensi ad artificiosi, sofisticati comportamenti illeciti con evasioni di imposta non elevate), “quantitativa” (in cui rileva la somma evasa) o se necessitassero entrambe le condizioni. Si rischiava pertanto una disomogenea applicazione del principio. In assenza di definizioni, la Cassazione (per tutte sentenza n. 12160/2017) aveva fatto riferimento al complesso dei criteri per la determinazione della gravità del reato contenuti nell’articolo 133, comma 1, Codice penale, tra cui: danno di rilevante entità, organizzazione, partecipazione di più soggetti al fatto, utilizzazione di “cartiere” o società-schermo, interposizione di pluralità di soggetti, contesto associativo criminale, numero e gravità dei diversi episodi di frode.I giudici di legittimità hanno ora rilevato che, nella specie, occorreva considerare il numero e la gravità dei diversi episodi di frode, nonché il contesto complessivo e le ragioni di connessione. Da tali elementi, quindi, è stata esclusa la necessità di disapplicare i termini prescrizionali. Va segnalato che l’Avvocato generale Ue, per l’individuazione della gravità, ha richiamato la proposta di direttiva dell’11 luglio 2012, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (cosiddetta direttiva Pif). Secondo tali criteri, i reati oggetto di possibile interruzione della prescrizione devono contemporaneamente:

avere un collegamento con il territorio di due o più Stati membri;

comportare un danno di importo totale superiore alla soglia di 10 milioni.

Vi è da sperare che in futuro sia i giudici di merito, sia la Corte di cassazione tengano conto di tali riferimenti per l’individuazione dei casi di possibile applicazione della sospensione del corso della prescrizione.

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