Controlli e liti

Frodi Iva, la carta della buona fede

immagine non disponibile

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La buona fede diventa centrale per evitare il coinvolgimento negli illeciti Iva: è quanto emerge dal consolidato orientamento dei giudici europei e nazionali. Il concetto di buona fede ha assunto negli ultimi tempi particolare rilevanza non solo per la registrazione di fatture che poi si scoprono soggettivamente inesistenti, ma anche per l’emissione di fatture non imponibili in seguito a dichiarazione di intento, per usufruire del regime del margine eccetera. In queste situazioni le irregolarità fiscali commesse dal fornitore o dal proprio cliente potrebbero pregiudicare il diritto di detrazione o comportare la pretesa Iva se il contribuente non dimostra che non avrebbe potuto sapere di partecipare ad una frode.

IL GRAFICO / Le situazioni concrete

Il concetto di buona fede è stato per così dire introdotto nel nostro ordinamento dai principi affermati dalla Corte di giustizia intervenuta sul diritto di detrazione in presenza di fatture soggettivamente inesistenti. Tuttavia, un contribuente non si può avvalere del diritto Ue quando sapeva o avrebbe potuto sapere di partecipare ad una frode. A tal fine, è legittimo pretendere che l’operatore adotti tutte le misure (che gli si possono ragionevolmente chiedere) per assicurarsi che l’operazione non comporti una propria partecipazione all’evasione.

Tale principio è stato così applicato in tutte le ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti, nell’ambito delle quali la Cassazione ha ritenuto che spetta all’amministrazione dimostrare che il contribuente «sapeva o avrebbe dovuto sapere» che con il proprio acquisto partecipava ad una frode. A tal fine occorre dare prova che il soggetto era direttamente coinvolto nel fatto illecito o fornire prova della consapevolezza delle violazioni.

Solo una volta assolto tale onere probatorio spetta al contribuente dimostrare che, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, era impossibile scoprire la frode (tra le ultime Cassazione 21740/2017).

Al contribuente è così richiesta una preliminare attività di controllo sulla bontà e correttezza del soggetto con cui opera commercialmente, in esito alla quale può essere dimostrata la buona fede. Ovviamente non si tratta delle verifiche degli organi a ciò preposti (Guardia di finanza, agenzia delle Entrate o altri enti), ma di controllare quanto meno che l’azienda sia esistente, che il soggetto con cui si hanno rapporti sia effettivamente riconducibile all’impresa fatturante e così via.

La “diligenza” richiesta al contribuente si è estesa anche anche in altri ambiti quali ad esempio le dichiarazioni di intento o il regime del margine. È il caso delle fatture emesse senza Iva di fronte alla dichiarazione del proprio cliente di essere un esportatore abituale.

Non di rado, è poi emerso che il soggetto non operava con l’estero e non poteva beneficiare della non imponibilità. Con riferimento alla pregressa disciplina delle dichiarazioni di intento, la Suprema corte (4593/2015) ha ritenuto che il contribuente poteva presumibilmente dubitare della bontà del proprio cliente, dato che era privo di una struttura.

Recentemente, poi, le Sezioni unite (21105/2017) hanno confermato che la buona fede va riscontrata anche nel regime del margine. Nel caso specifico, per l’applicazione del regime il cessionario deve dimostrare che non poteva sapere di partecipare a un’evasione fiscale: occorre, infatti, provare la buona fede e di aver adottato ogni ragionevole controllo in tal senso.

È stato comunque confermato che l’assenza di presupposti deve essere provata dall’amministrazione adducendo elementi specifici e concreti, anche se presuntivi, cui il contribuente deve contrapporre la prova contraria.

Spetta poi al giudice di merito valutare se la condotta del cessionario risponde alla diligenza ragionevolmente esigibile.

IL GRAFICO / Le situazioni concrete

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©