Fuori campo Iva i contributi anti-Covid in conto gestione
La conclusione della risoluzione 22/E/2021 relativa ai risori per le aziende del trasporto pubblico locale si può estendere anche agli aiuti per altre categorie
Sono fuori campo Iva i «contributi in conto gestione» erogati in base al decreto Rilancio (Dl 34/2020). Con la risoluzione 22/E/2021 del 31 marzo, l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento Iva da riservare ai contributi Covid-19 erogati dalle Regioni in base all’articolo 200, comma 1, primo periodo, del Dl 34/2020. Nello specifico trattasi dei contributi previsti a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati dagli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale, ma per analogia, le considerazioni svolte dall’Agenzia potrebbero estendersi ai contributi Covid-19 previsti per altre categorie in quanto aventi la stessa natura.
L’Amministrazione fiscale non ha dubbi nel considerare tali risorse finanziarie fuori dal campo di applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972 qualificando le stesse quali mere movimentazioni di denaro. A sostegno di questa tesi ricorre, innanzitutto, la costante giurisprudenza unionale (ex multis cfr. Cgue, sentenza C-544/16), secondo la quale una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, ed è imponibile ai fini Iva, solo quando vi sia uno scambio di prestazioni sinallagmatiche ed esiste un nesso diretto fra il servizio fornito e il controvalore ricevuto. Dirimente è anche il richiamo alla circolare 34/E/2013, la quale precisa che la qualificazione come contributo o corrispettivo di una erogazione deve essere effettuata in base alla legge che l’ha istituita.
Qualora ciò non sia possibile, si deve fare ricorso dai criteri suppletivi secondo l’ordine gerarchico indicato nella medesima circolare (ovvero, acquisizione da parte dell’ente erogante dei risultati dell’attività finanziata; previsione di una clausola risolutiva o di risarcimento del danno da inadempimento; presenza di una responsabilità contrattuale).
Nel caso in specie risulta, pertanto, agevole l’individuazione della natura di contributi delle somme erogate poiché è la stessa legge istitutiva (articolo 200, comma 1, primo periodo, del Dl 34/2020) a connotarle come tali, essendo le stesse dirette a mitigare l’impatto degli effetti negativi sulle imprese del settore cagionati dalla pandemia. Di conseguenza sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’Iva. Attenzione, però, all’impiego di tali contributi, pur previsto dalla legge, per il finanziamento di «servizi aggiuntivi». Le Entrate precisano che le conclusioni esposte con la risoluzione 22/E valgono solo per i contributi erogati in assenza di «servizi aggiuntivi», per cui, se così non fosse, occorrerebbe un’indagine ex novo sulla natura nonché sul corretto trattamento Iva.