Controlli e liti

Fusione di fondi pensione, le condizioni per l’imposta fissa di registro

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di Angelo Busani

Il concetto di «concentrazione tra fondi pensione», contenuto nell’articolo 17, comma 9-bis, Dlgs n. 252/2005 (che dispone l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale) è stato chiarito in una recente risposta dell’agenzia delle Entrate a un’istanza di interpello (di cui si dà notizia nella circolare di Assoprevidenza n. 3 del 9 gennaio 2018).

La questione affrontata dall’Agenzia è importante in quanto è la prima volta che si tenta di marcare la linea di confine tra il predetto concetto di «concentrazione» e quello di «operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche» contenuto nell’articolo 14, comma 7, Dlgs n. 252/2005, il quale ne proclama la completa esenzione da qualsiasi imposizione.

Nell’istanza di interpello è stato prospettato il caso dell’aggregazione di due fondi pensione, da attuarsi mediante confluenza del primo nel secondo, entrambi strutturati in una sezione a prestazione definita (preordinata a fornire trattamenti commisurati all’ultima retribuzione percepita dal lavoratore e a erogare trattamenti soltanto a pensionati ex dipendenti) e in una sezione a contribuzione definita a capitalizzazione individuale, che accoglie, invece, iscritti in servizio ed eroga ai quiescenti prestazioni commisurate ai montanti via via maturati. Il patrimonio di entrambe le sezioni è investito in titoli e immobili.

Nell’istanza di interpello si prospettava dunque che entrambe le sezioni del primo fondo confluissero nelle analoghe sezioni dell’altro fondo; e che, unitamente alle posizioni previdenziali, venissero trasferiti gli immobili e le disponibilità liquide. In sostanza, l’operazione era da realizzare tramite il trasferimento delle posizioni previdenziali degli iscritti da un fondo all’altro e mediante la confluenza dei due patrimoni: e ciò, senza il pagamento di alcun corrispettivo, realizzando così una successione a titolo universale tra i due fondi, senza soluzione di continuità.

Dalla risposta all’interpello elaborata dalle Entrate si dovrebbe derivare che, laddove si realizzi un’ipotesi di successione a titolo universale di tutti i rapporti di un fondo pensione, si applica la disciplina di cui all’articolo 17, Dlgs n. 252/2005. Invece, l’applicabilità dell’articolo 14, Dlgs n. 252/2005 sarebbe da riservare ai casi di successione a titolo particolare, ovvero allorquando si proceda al trasferimento di singole posizioni previdenziali (a prescindere dalla loro numerosità).

In altre parole, la differenza tra le due fattispecie dovrebbe risiedere nella circostanza che, nell’ipotesi di successione a titolo universale, sono oggetto di passaggio non solo e non tanto le singole posizioni degli iscritti (il cui trasferimento, ovviamente accompagnato dalle relative risorse liquide, è, comunque, sempre esente da imposizione), quanto invece tutti gli asset patrimoniali e le passività di un fondo pensione, unitamente all’aggregato delle posizioni degli iscritti.

In sostanza, per concretarsi il concetto di «concentrazione», secondo l’amministrazione, occorre «una confluenza dei patrimoni e delle passività da un Fondo ad un altro senza che venga pagato alcun corrispettivo»: ciò che si ha sia in caso di “vere e proprie” operazioni di fusione tra Fondi pensione, ma anche in ogni operazione che abbia come effetto una concentrazione tra Fondi mediante trasferimento di attivi patrimoniali.

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