Imposte

Fusione inversa, base Ace con somma delle variazioni di capitale investito

immagine non disponibile

di Alessandro Germani

A seguito di un’operazione di fusione inversa si determina una compenetrazione delle basi Ace positive e negative che può determinare una penalizzazione in capo all’incorporante e che non si verificherebbe in assenza di fusione. Questo chiarimento contenuto nella risposta 98 di ieri dell’agenzia delle Entrate evidenzia quindi la necessità di operare anche un approfondito tax planning prima di effettuare l’operazione straordinaria.

L’istante ha rappresentato una complessa situazione societaria che ha comportato, da ultimo, l’incorporazione della propria holding controllante. In passato, l’incorporata apparteneva ad un altro gruppo societario ed aveva beneficiato di un conferimento di ramo d’azienda. Nel tempo aveva distribuito la riserva sovrapprezzo azioni riducendo la propria base Ace, mentre il vecchio socio conferente non aveva dal canto suo potuto beneficiare della plusvalenza da conferimento in presenza di perdite. L’istante riterrebbe pertanto corretto sterilizzare la propria base Ace negativa dell’importo della riserva sovrapprezzo distribuita, trattandosi di un’operazione intervenuta in passato con soggetti terzi.

Nella risposta l’Agenzia ricorda che per l’Ace si può fare riferimento alla prassi vigente per la Dit (Dual income tax), in quanto le agevolazioni risultano analoghe (circolare 12/E/14). In tema di Dit, in caso di fusione, era stato chiarito che si potevano sommare algebricamente le variazioni del capitale investito (risoluzione 147/E/02 e circolare 76/E/98), sia quelle positive sia quelle negative. La fusione è pertanto in grado di generare un effetto penalizzante ai fini Ace, per via della compenetrazione delle basi delle società coinvolte nell’operazione. Del resto, la società istante in assenza di fusione non sconterebbe questo effetto negativo, potendosi mantenere separate le basi Ace negative di un soggetto e positive dell’altro anche se appartenenti allo stesso gruppo.

La successiva risposta n. 99 ha invece riguardato la sterilizzazione della base Ace in presenza di acquisto di partecipazioni dalla propria controllante ai sensi dell’articolo 10 comma 3 lettera a) del Dm 3 agosto 17. La controllante aveva a sua volta effettuato dei conferimenti e finanziamenti verso altre entità societarie del gruppo, in grado di determinare quell’effetto di duplicazione del beneficio che la disposizione antielusiva del citato articolo 10 intende proprio scongiurare.

L’Agenzia si è espressa in relazione al singolo periodo di imposta 2017, negando la sterilizzazione in quanto gli incrementi di capitale in grado di incrementare la base Ace dell’istante sono stati trasferiti alla sua controllante come corrispettivo per l’acquisto delle partecipazioni. La controllante a sua volta ha conferito le risorse ottenute in altre partecipate, creando un effetto duplicativo della base Ace. Soltanto la componente residua, rispetto a tali importi, è meritevole di disapplicazione, unitamente ad un finanziamento verso una controllata neocostituita che chiude il primo bilancio al 31 dicembre 2018 e che non ha beneficiato di accrescimenti valevoli per l’Ace.

Agenzia delle Entrate, risposta 98 del 6 dicembre 2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©