Fusione inversa, per le riserve ricostituzione delimitata
Nella fusione inversa, le regole sulla ricostituzione delle riserve in sospensione e quelle sulla stratificazione delle altre riserve, si applicano solamente alla differenza di fusione generata dal patrimonio netto dell’incorporata che eccede la partecipazione posseduta nell’incorporante. Lo precisa l'agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 27/2018 diffusa ieri ( clicca qui per consultarla ).
Il complesso caso esaminato nella risposta n. 27 riguarda una fusione inversa “totalitaria” in cui, cioè, la controllante-incorporata detiene l'intero capitale sociale della controllata-incorporante. Si chiedono chiarimenti sulle modalità di ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta presenti nel bilancio della incorporata e sul trasferimento al patrimonio della controllata-incorporante della stratificazione fiscale delle riserve della incorporata.
L'Agenzia afferma preliminarmente tre regole interpretative da utilizzare nel caso. In primo luogo, richiamando i principi già affermati nella risoluzione 62/E/2017, si afferma che, anche nella fusione inversa, come in quella diretta, ciò che permane, in termini di regime fiscale (riserve di capitale, di utili e in sospensione) è sempre il patrimonio netto della incorporante. In secondo luogo, sotto il profilo contabile, il patrimonio netto post fusione deve essere di ammontare complessivamente pari a quello che si sarebbe generato se la stessa operazione fosse stata diretta (controllante-incorporante e controllata-incorporata).
Infine le regole sulla ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta e sul subentro della incorporante nella stratificazione fiscale del patrimonio netto della incorporata (articolo 172, commi 5 e 6, Tuir) si applicano solamente con riferimento all'incremento di patrimonio netto della incorporante stessa («differenza di fusione»). Nella fusione perfettamente inversa, non si generano differenze di fusione quando la controllante-incorporata possiede soltanto le quote della controllata-incorporante. Se invece, come nel caso dell'interpello, l'incorporata detiene altri assets, si produrrà un incremento del patrimonio netto contabile dell’incorporante che sarà pari al patrimonio della incorporata al netto della partecipazione; quest'ultima viene infatti assegnata ai soci della società estinta e non apporta patrimonio alla incorporante. Alla differenza di fusione come sopra calcolata si applicano le norme sul regime fiscale delle riserve annullate.