Imposte

Fusioni , eccedenze di Rol alla prova del riporto

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di Angelo Conte

In caso di fusione societaria, l’articolo 172, comma 7, del Tuir disciplina la riportabilità delle eccedenze di interessi passivi indeducibili ma nulla dispone in materia di eccedenze di Rol. Nel silenzio della norma e in assenza di una pronuncia esplicita dell’agenzia delle Entrate, Assonime e la dottrina prevalente ritengono che le eccedenze di Rol dovrebbero essere liberamente riportabili in avanti da parte della società incorporante o risultante dalla fusione. Sul punto, sarebbe, ad ogni modo, opportuno un intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria.

L’articolo 172, comma 7, del Tuir prevede che gli interessi passivi indeducibili delle società partecipanti alla fusione, oggetto di riporto in avanti in base all’articolo 96 del Tuir, sono soggetti a una doppia condizione per la trasferibilità in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, ovvero il superamento del cosiddetto test di vitalità e il rispetto del limite del patrimonio netto, quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di fusione ex articolo 2501-quater del Codice civile.
In effetti, la norma in questione, avente il fine di contrastare il commercio delle «bare fiscali», disciplina anche il riporto delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze di Ace, ma nulla dispone in materia di riporto delle eccedenze di Rol. Da tale silenzio normativo, dovrebbe derivare la conseguenza che le eccedenze di Rol siano da considerare liberamente riportabili in avanti da parte della società incorporante o risultante dalla fusione.
Tale tesi è stata sostenuta anche da Assonime che, nella propria circolare 46/2009, valorizza proprio la circostanza che la fattispecie di cui si tratta non risulta essere contrastata da alcuna disposizione antielusiva specifica. Pertanto, alle eccedenze di Rol, dovrebbe applicarsi il principio generale, contenuto nel comma 4 del predetto articolo 172 del Tuir, in base al quale la società incorporante o risultante dalla fusione subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate.
Per altro verso, deve essere segnalata la risposta dell’agenzia delle Entrate alla Diretta Map del 31 maggio 2012 (quesito n. 7). In tale circostanza, l’Agenzia, considerando che l’allora vigente articolo 172, comma 7, del Tuir non contemplava le eccedenze di Ace, finì per affermare che, in caso di fusione, «il trasferimento della quota eccedente di Ace non dovrebbe essere subordinato ad alcuna limitazione…diversamente da quanto accade invece per il riporto delle eccedenze di interessi passivi o di Rol ai sensi dell’articolo 96».
Tale inciso finale, in cui vengono assimilate le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze di Rol, potrebbe indurre a far ritenere che, in base al pensiero ministeriale, queste ultime siano da assoggettare ai limiti di cui all’articolo 172, comma 7, del Tuir. Tale risposta non sembra, tuttavia, potersi considerare una presa di posizione dell’agenzia delle Entrate sul tema. Ciò, sia in considerazione dell’assenza di un iter argomentativo, sia del fatto che oggetto del quesito erano le eccedenze di Ace e non di Rol. Anche alla luce di quanto appena detto, sarebbe quindi auspicabile un intervento chiarificatore dell’amministrazione finanziaria volto a dirimere questa complessa vicenda.

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