Imposte

Gas, aliquota Iva al 5% sull’intera fornitura erogata al cliente finale

Secondo la risoluzione 47/E, il prelievo ridotto si applica anche ai servizi accessori e alla quota fissa in bolletta

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di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

Aliquota agevolata del 5% sull’intera fornitura del gas resa all’utente finale, comprensiva dei servizi accessori e della quota fissa. Come auspicato dagli operatori del settore e dalle associazioni di categoria, l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 47/E/2022 ha chiarito la sua posizione, resa a seguito della risposta a interpello 368 del 7 luglio 2022, relativamente alla corretta aliquota Iva da applicare alle diverse componenti addebitate in bolletta agli utenti finali.

Il problema è nato dal fatto che il legislatore, con l’articolo 2 del decreto 130 del 27 settembre 2021, derogando a quanto stabilito dalla normativa Iva, ha introdotto una norma temporanea secondo cui le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali sono assoggettate ad aliquota Iva del 5 per cento. L’agevolazione, più volte prorogata, è in vigore anche per il terzo trimestre 2022.

La relazione tecnica al decreto in questione prevede che l’aliquota Iva agevolata sia applicabile indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Ebbene, la posizione assunta dalle Entrate nella risposta di luglio aveva allarmato il settore in quanto, seguendo una logica che l’amministrazione considerava conforme a precedenti documenti di prassi, prevedeva che per i servizi accessori ovvero per la quota fissa addebitata in bolletta venisse applicata l’aliquota Iva ordinaria, in luogo dell’aliquota agevolata al 5 per cento.

Con i chiarimenti resi nella risoluzione 47/E/2022 l’agenzia delle Entrate risolve il problema, chiarendo che la ratio del legislatore era quella di contenere gli effetti dell’aumento del costo del gas, riducendo il più possibile il costo «complessivo» della bolletta e, proprio per questo motivo, ha introdotto una norma temporanea emergenziale, che va nella direzione di ridurre quanto più possibile il costo finale del gas per gli utenti. In questa logica, non deve essere prevista nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 metri cubi per assoggettarla ad aliquota ordinaria.

Il chiarimento dell’amministrazione risolve il dubbio sorto in questi due mesi, confermando che l’aliquota Iva del 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea, ma lascia aperto il problema della corretta qualificazione dei servizi accessori, che dovrebbe essere rivalutato nella logica della norma originaria al 127-bis) della Tabella A, parte III, del decreto Iva.

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