Gazebo nel giardino esclusi dai bonus per il risparmio energetico
Il vademecum dell'Enea del 25 gennaio 2021 pone la questione in modo diverso, rispetto alla sintesi dell’assistente virtuale, distinguendo tra i vari tipi di intervento:
- le schermature solari (ad esempio, le tende da sole, le veneziane, le tende a rullo e le tende a bracci) devono essere installate all'interno o all'esterno della superficie vetrata (a protezione della stessa), devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio (cioè in aderenza) e non liberamente montabili/smontabili dall'utente (sono esclusi, quindi, i gazebo, perché sono slegati dall'edificio); sono ammessi gli orientamenti da est a ovest passando per sud e sono pertanto esclusi nord, nord-est e nord-ovest. Per i componenti finestrati con orientamento da est a ovest passando per sud, la prestazione di schermatura solare installata deve avere il valore del fattore di trasmissione solare totale gtot (serramento più schermatura) minore o uguale a 0,35 (punto 2.1, lettera b), dell'allegato A al decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020;
- le «chiusure oscuranti» (ad esempio, le persiane, gli avvolgibili o le tapparelle) possono essere installate in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti) e sono ammessi tutti gli orientamenti.
Per la sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione, affinché venga conseguito un risparmio energetico.
Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Per l'acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari deve essere applicato «per ciascun intervento un limite massimo di detrazione pari a 60milaeuro» e qualora tali interventi siano trainati da un intervento trainante ammesso al super ecobonus del 110%, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110% «per ciascun intervento è pari a 54.545 euro» (circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, paragrafo 4.4.3). Pertanto, si tratta di due limiti autonomi.