Imposte

Gazebo nel giardino esclusi dai bonus per il risparmio energetico

Il vademecum dell'Enea del 25 gennaio 2021 pone la questione in modo diverso, rispetto alla sintesi dell’assistente virtuale, distinguendo tra i vari tipi di intervento:

- le schermature solari (ad esempio, le tende da sole, le veneziane, le tende a rullo e le tende a bracci) devono essere installate all'interno o all'esterno della superficie vetrata (a protezione della stessa), devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio (cioè in aderenza) e non liberamente montabili/smontabili dall'utente (sono esclusi, quindi, i gazebo, perché sono slegati dall'edificio); sono ammessi gli orientamenti da est a ovest passando per sud e sono pertanto esclusi nord, nord-est e nord-ovest. Per i componenti finestrati con orientamento da est a ovest passando per sud, la prestazione di schermatura solare installata deve avere il valore del fattore di trasmissione solare totale gtot (serramento più schermatura) minore o uguale a 0,35 (punto 2.1, lettera b), dell'allegato A al decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020;

- le «chiusure oscuranti» (ad esempio, le persiane, gli avvolgibili o le tapparelle) possono essere installate in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti) e sono ammessi tutti gli orientamenti.

Per la sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione, affinché venga conseguito un risparmio energetico.

Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Per l'acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari deve essere applicato «per ciascun intervento un limite massimo di detrazione pari a 60milaeuro» e qualora tali interventi siano trainati da un intervento trainante ammesso al super ecobonus del 110%, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110% «per ciascun intervento è pari a 54.545 euro» (circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, paragrafo 4.4.3). Pertanto, si tratta di due limiti autonomi.

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