Imposte

Giochi online, comparatori di quote soggetti a Iva ordinaria

Il chiarimento relativo ai servizi di promozione del gioco attraverso siti gestiti dai «comparatori di quote»

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di Benedetto Santacroce

I servizi di promozione del gioco on line attraverso siti gestiti dai cosiddetti «comparatori di quote» sono soggetti ad Iva ordinaria. A chiarirlo è l’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 75 di ieri, prassi che diventa un punto di riferimento non solo per l’attività di gioco on line, ma per tutte le altre indicate all’articolo 10, comma 1, Dpr 633/1972 dal numero 1) a 7) se mancano gli elementi tipizzanti le prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione attraverso le quali esse sono svolte.

L’esame dei casi concreti

In altre parole, per applicare correttamente le norme del Dpr sull’esenzione dall’Iva, tenendo conto della natura restrittiva dell’agevolazione, occorre effettuare un esame puntuale della fattispecie concreta, verificando se ricorrono tutti gli elementi tipici dei suddetti contratti.

La risposta

Nel caso che coinvolge la Società istante, quest’ultima – titolare della concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblichi – affida a soggetti terzi (“Affiliati”) servizi di marketing, che comprendono attività di informazione, comparazione e promozione, consentendo ai potenziali giocatori di accedere direttamente alle piattaforme di gioco di diversi operatori del settore tra cui l’Istante. Quanto al corrispettivo, il “comparatore di quote” viene remunerato solo se il potenziale giocatore accede alla piattaforma di gioco gestita dalla Società completando l’attivazione di un proprio account di gioco.

L’esenzione Iva

A dire della società, sarebbe quest’ultima caratteristica a far sì che il rapporto possa ascriversi alla fattispecie contrattuale dell’intermediazione. In realtà, osservano le Entrate, l’attività descritta a favore della società è una prestazione che solo in via indiretta può correlarsi alla conclusione dei contratti di conto di gioco, considerata la sua finalità divulgativa e promozionale. Di conseguenza non rientra nell’esenzione dall’Iva prevista al combinato disposto dei nn. 9), 6) e 7), comma 1, art. 10 del DPR 633/1972.
Attenzione però a non interpretare il parere dell’amministrazione finanziaria in termini assoluti.

Gli altri casi

Esistono ovviamente altri casi in cui l’esenzione dall’Iva opera in riferimento alle attività di gioco on line dove sono coinvolti soggetti terzi rispetto al titolare della concessione. Tanto è vero che lo stesso documento di prassi, di concerto con l’Agenzia Dogane e Monopoli, evidenzia quanto segue: se sussiste un collegamento immediato e diretto dell’attività svolta dall’Affiliato e le operazioni relative all’esercizio dei giochi svolte dalla Società, le cose cambiano.

Sicché, integra intermediazione – e quindi è esente ai fini Iva – l’eventuale frapposizione del terzo tra il concessionario e il giocatore nell’effettuazione della giocata che deve essere fatta personalmente dal giocatore, sul proprio conto di gioco, collegandosi al sito prescelto del concessionario.

I servizi resi da terzo

Un altro caso potrebbe essere quello in cui il concessionario si avvalga dei servizi di gestione ed organizzazione dei giochi on line resi da terzo (produttore della piattaforma tecnologica). Trattandosi di servizi strettamente collegati e connessi all’attività di gioco, ovvero “essenziali” a garantire il corretto funzionamento dell’offerta on line, possono ragionevolmente considerarsi esenti ai sensi delle norme richiamate.

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