Contabilità

Giudice unico per l’insolvenza del gruppo

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di Roberto Marinoni

La delega per la riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza dedica importanti novità alla disciplina concorsuale del gruppo di imprese. Il tema ha per decenni costituito terreno per un acceso dibattito in dottrina e in giurisprudenza essendo evidente, per un verso, l’opportunità di costruire una procedura concorsuale in funzione della gestione del gruppo e, per altro verso, la delicatezza del compito, attesa la commistione di interessi in gioco. Per la prima volta il gruppo di imprese è destinatario di una disciplina organica, sia rispetto al concordato e al piano di ristrutturazione dei debiti, sia rispetto al fallimento. Per una rapida disamina, vanno tenuti presenti i seguenti criteri direttivi posti alla disciplina delegata:

•la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che ne derivano, quando si tratti di un gruppo di imprese, è attribuita al tribunale sede della sezione specializzata;

•l’individuazione dell’appartenenza al gruppo deve partire dalla nozione di direzione e di coordinamento definita dal Codice civile, mentre l’esistenza di un rapporto di controllo costituisce una presunzione semplice;

• l’appartenenza al gruppo, ed è questa un’obbligazione rivolta ad amministratori e organi di controllo della società, deve essere esternata mediante espresse dichiarazioni, e di norma attraverso la redazione e il deposito di un bilancio consolidato di gruppo;

• a curatore e commissario giudiziale devono essere forniti i più ampi poteri per accedere all’informativa presso le pubbliche autorità e le banche dati. Inoltre, ove per ragioni contingenti le procedure siano molteplici, gli organi gestori del concorso hanno un preciso obbligo di informazione e di collaborazione, anche nel rispetto della disciplina Ue in tema di insolvenza transfrontaliera;

• deve essere favorita la facoltà di proporre un unico ricorso, sia per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, sia per la proposta concordataria, sia per il fallimento (ora «liquidazione giudiziale»), ferma restando l’esigenza di mantenere autonome le masse attive e passive e individuando, ove le sedi delle società del gruppo siano differenti, un criterio di competenza territoriale unitario;

• va affermata la previsione del principio della postergazione dei crediti infragruppo, salvo deroghe dirette a favorire l’erogazione di finanziamenti per l’esecuzione di una proposta concordataria o di un accordo di ristrutturazione;

•il concordato preventivo di gruppo determina l’unicità del giudice delegato e del commissario giudiziale, così come del fondo per le spese di procedura; la contemporanea, ma separata, votazione dei creditori di ciascuna impresa; la neutralizzazione del voto delle imprese che siano titolari di crediti infragruppo; la previsione degli effetti dell’annullamento o risoluzione della proposta;

• il gruppo viene disciplinato anche nell’ipotesi di liquidazione giudiziale di più società del gruppo, poiché anche in questo caso la nuova legge impone la competenza di un solo tribunale, la nomina di un solo giudice delegato e di un solo curatore, salva la distinzione dei comitati dei creditori per ciascuna società del gruppo ma sempre tenendo ferma la distinzione delle masse attive e passive.

Vi sono tuttavia particolarità rispetto alla proposta unitaria di concordato, e infatti il curatore, anche nei confronti di imprese in bonis del gruppo, si vede attribuire il potere di agire per la ricostituzione delle masse contro operazioni (antecedenti) di cosiddetto spolpamento all’interno del gruppo. Al curatore viene riconosciuta la legittimazione all’azione di responsabilità ai sensi dell’articolo 2497 del Codice civile così come ad attivarsi ai sensi dell’articolo 2409 (norma estesa anche alle srl) e ad attivarsi per la declaratoria di insolvenza di società del gruppo. Insomma, anche da questo rapido esame emerge che la legge delega raccoglie indicazioni frutto del dibattito dottrinale e giurisprudenziale anteriore che, a questo punto, dovrebbero essere raccolte in un testo organico per la disciplina concorsuale.

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