Giudici divisi su incarichi, immobili e dipendenti
Ruolo e numero dei dipendenti, costi per collaborazioni, utilizzo degli immobili, incarichi rivestiti. Sono molti gli elementi che possono influire sulle decisioni dei giudici tributari in merito all’Irap, e non sempre le sentenze sono coerenti.
Preso atto che - nonostante l’insistenza di alcuni uffici - a livello di Cassazione è oramai assodato che nessun ruolo riveste, a questi fini, l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti e quello dei redditi dichiarati (per tutte, ordinanze 31619/2018 e 8728/2018), vediamo alcuni “nodi” interpretativi che solo il legislatore potrà definitivamente sciogliere.
Dipendenti
La sentenza a Sezioni unite 9451/2016 ha riconosciuto non decisivo, ai fini dell’autonoma organizzazione, l’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o, comunque, meramente esecutive. Dopo di allora, però, si sono alternate pronunce in cui la presenza di due collaboratori part time è stata assimilata a quella di un unico dipendente (ordinanze 4851/2018 e 16595/2017) ad altre in cui è stato sostenuto il contrario (ordinanze 16374/2017 e 26293/2016).
Inoltre, l’assenza di dipendenti non esclude, di per sé, l’autonoma organizzazione (ordinanze 12331 e 9456 del 2019), così come l’ausilio di un collaboratore familiare non necessariamente la qualifica (ordinanze 14789/2018 e, di segno contrario, 17429/2016). Peraltro, in controtendenza sul passato (pronunce 6418/2014 e 17920/2013), la Cassazione ha avanzato dubbi anche sul ruolo dei praticanti (ordinanze 33382 e 1723 del 2018).
Collaborazioni
La rilevanza dei compensi pagati ad altri professionisti costituisce a volte un requisito qualificante del presupposto Irap (ordinanze 10977/2019, 22866 e 15559 del 2018), mentre in altre pronunce regredisce ad elemento non rilevante (ordinanze 719/2019, 21762/2018 e 16368/2017).
Immobili
Anche l’utilizzo di più studi o ambulatori assume connotati ambigui: secondo alcune ordinanze è la base di un’autonoma organizzazione (4419/2019, 15559 e 8189 del 2018), secondo altre la conclusione non è scontata, in particolare in presenza di convenzione con il Ssn (6193/2018 e 30397/2017).
Incarichi
Varia è la giurisprudenza sul ruolo degli incarichi professionali di sindaco, revisore, amministratore, liquidatore, e così via. Nonostante la posizione di chiusura delle Entrate (risoluzione 78/E/2009), non vi sono automatismi poiché, per la Cassazione, il principio di attrazione di questi redditi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo (tipico dell’Irpef) non si estende all’Irap.
Per cui, anche il professionista “organizzato” è ammesso a dimostrare che questi incarichi vengono svolti senza avvalersi della struttura con cui esercita la propria attività “tipica” (ordinanze 26204 e 12052 del 2018 e 28987/2017). Se assolvere l’onere probatorio può essere complicato (ordinanze 7266/2019, 14790/2018 e 21161/2017 – si veda Il Sole 24 Ore del 13 settembre 2017), secondo gli ultimi orientamenti la separazione dei proventi può essere operata anche da una associazione professionale per gli incarichi rivestiti dagli associati (ordinanza 12495/2019), anche se gli studi associati in generale sono sempre soggetti passivi (Sezioni unite, ordinanza 7371/2016 e sezione V, 112112/2019 e 19431/2018).